Rendimento PIA tassato al 12,5% solo se provato l’investimento sul mercato (Cass. civ. Sez. V n. 4833 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi aziendali, il criterio impositivo agevolato della ritenuta secca del 12,5% previsto dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 riguarda soltanto le somme costituenti il rendimento netto imputabile all’effettivo impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato. La prova di tale rendimento grava sul contribuente, quale attore sostanziale del preteso rimborso. Non è sufficiente invocare la differenza tra capitale versato e somma liquidata per autogenesi, né assumere a base del calcolo la redditività del patrimonio aziendale o calcoli matematico-attuariali. Il giudice del rinvio che applichi l’aliquota agevolata senza accertare l’investimento sul mercato viola il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente, già dirigente di una società elettrica fino al 1999 e iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale quale “vecchio iscritto” in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993, presentava istanza di rimborso IRPEF, sostenendo che le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto avevano natura assicurativa e scontavano l’aliquota del 12,50% invece del 30,16% applicato dal datore di lavoro.
Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria e l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione. La Cassazione, con precedente pronuncia, cassava con rinvio richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13642 del 2011. Nel giudizio di rinvio la CTR accoglieva nuovamente la domanda, e l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia censurava la mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di rinvio e la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., oltre alla falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere probatorio. Il controricorrente eccepiva l’inammissibilità dei motivi, che a suo avviso avrebbero richiesto una revisione degli accertamenti di fatto. La Corte respinge l’eccezione, rilevando che la ricorrente propone questioni di diritto.
Il Collegio rileva che la CTR è incorsa in un equivoco nell’applicare il principio di rinvio. Il meccanismo impositivo agevolato opera, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, solo sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, inteso come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo.
Il giudice del rinvio aveva invece sostenuto che, in un contesto privo di compiuta regolamentazione, il datore di lavoro avesse gestito direttamente la previdenza integrativa, e che il rendimento potesse essere rapportato alla redditività del patrimonio aziendale o alla differenza tra capitale accantonato e importo liquidato. La Corte giudica l’argomentare lacunoso: occorreva accertare se vi fossero somme accantonate e investite sul mercato e quale rendimento ne derivasse, applicando l’agevolazione solo a tale componente.
La CTR ha inoltre recepito conclusioni di consulenza tecnica di parte prive di accertamento concreto, basate su modalità matematico-attuariali. La Corte richiama la necessità di specifica certificazione rilasciata dal Fondo e ribadisce che la prova incombe sul contribuente, come chiarito dalle pronunce n. 5614 del 2015, n. 7223 del 2020 e n. 5152 del 2020. L’orientamento è consolidato e non richiede un nuovo intervento delle Sezioni Unite.
In definitiva, il contribuente non ha provato il fondamento della propria pretesa. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originaria domanda di rimborso.
Nota della Redazione
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