La prescrizione del credito tributario non è grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 17234 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che devono riguardare specifiche circostanze della controversia e non possono consistere nella mera prescrizione del credito tributario. L’accertata prescrizione del debito, quale causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al contribuente, non fa venir meno il principio di causalità cui si correla la regola della soccombenza, sicché la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese processuali.
Il Fatto
La società contribuente otteneva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’accoglimento del ricorso avverso un’intimazione di pagamento e le cartelle ivi richiamate, per un importo complessivo di euro 1.174.470,63, ma il giudice di primo grado compensava integralmente le spese del giudizio. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello della società, confermando la compensazione delle spese sul rilievo che la prescrizione del credito tributario, essendo conseguenza del comportamento colpevole della contribuente che aveva illegittimamente ricusato di adempiere, costituiva un vantaggio indebito e giustificava siffatta statuizione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva confermato la compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell’accoglimento della domanda, essendo la regola della soccombenza espressione del principio di responsabilità per le spese del giudizio, con la conseguenza che la disciplina della compensazione va costruita in termini di norma eccezionale.
La Corte ha quindi ribadito che le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni non controllabili, e non possono essere né illogiche né erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la prescrizione del credito tributario non è certamente imputabile al contribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente per evitare il consolidarsi di una pretesa ormai estinta, e che l’omesso pagamento del tributo integra soltanto la ragione per esigerlo nei tempi normativamente stabiliti.
Secondo il prevalente orientamento della Corte, cui il Collegio ha inteso dare continuità, il principio di causalità non cessa di operare per il solo fatto che l’esito favorevole della controversia sia determinato dall’accertata prescrizione del debito. È semmai il ritardo dell’agente della riscossione nel richiedere il pagamento a indurre il contribuente a introdurre il processo, il cui costo non può essergli addebitato, giustificandosi al contrario la condanna dell’ufficio alla rifusione delle spese quale naturale epilogo dell’esito vittorioso del giudizio. La Corte ha infine escluso che rilevi la circostanza che il concessionario sia vincolato a riscuotere il debito fino alla pronuncia di accertamento della prescrizione, potendo lo stesso determinarsi al discarico dei crediti inesigibili perché prescritti. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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