Rendita catastale aerogeneratori: saggio di fruttuosità fisso e categoria D/1 (Cass. civ. Sez. V n. 19457 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, il saggio di fruttuosità è stabilito dalla legge per ciascun gruppo catastale, senza margini di discrezionalità applicativa, e per i fabbricati del gruppo D è pari al 2 per cento. L’Amministrazione finanziaria non può applicare un tasso diverso quando non siano contestati il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile. I parchi eolici, in quanto centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1 – Opificio e non nella categoria E/3, dovendosi computare le pale ai fini della rendita quali componenti strutturali ed essenziali della centrale.

Il Fatto

La società contribuente impugnava otto avvisi di accertamento relativi al classamento e alla rendita catastale, per l’anno 2013, di immobili situati in un Comune della provincia di Foggia e concernenti il rotore e la torre di sostegno di un generatore eolico fuori terra.

La CTP accoglieva il ricorso. Sull’impugnazione dell’Ufficio e della contribuente, la CTR accoglieva parzialmente i gravami, ritenendo la torre dell’aerogeneratore una mera costruzione e applicando un saggio di fruttuosità dell’1,5 per cento, con conseguente rendita di molto inferiore a quella accertata, e qualificando gli aerogeneratori nella categoria E/3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile la sola anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. L’affermazione della CTR sul saggio di fruttuosità, per quanto sintetica, consente di apprezzare l’iter logico-giuridico seguito.

Il secondo motivo è fondato. In base all’art. 29 d.P.R. n. 1142/1949 e al d.m. 14 dicembre 1991, il saggio di fruttuosità è determinato normativamente per ciascun gruppo catastale; la discrezionalità riguarda la classificazione nel gruppo o il valore dell’immobile, non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2 per cento. La Corte richiama in proposito Cass. n. 10037 del 2003, Cass. n. 25555 del 2014, Cass. Sez. 5 n. 19253 del 2017, Cass. Sez. 5 n. 5843 del 2011, Cass. Sez. 5 n. 17024 del 2020 e Cass. Sez. 5 n. 28102 del 2023. Il saggio si ricava in senso inverso dai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991.

Il terzo motivo è parimenti fondato. I parchi eolici, quali centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1 – Opificio e le pale devono essere computate ai fini della rendita, quali componenti strutturali ed essenziali della centrale. La Corte richiama Cass. Sez. 5 n. 4028 del 2012, Cass. Sez. 5 n. 24815 del 2014, Cass. Sez. 5 n. 22551 del 2022 e Cass. Sez. 5 n. 14042 del 2020.

Quanto alla categoria E, l’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 stabilisce un’incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale e la classificabilità in categoria E. Solo con l’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 sono stati innovati i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo i c.d. imbullonati: ma per l’anno di imposizione 2013 il legislatore ha escluso la retroattività della nuova disciplina. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio.

Nota della Redazione

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