Correzione d’ufficio dell’errore materiale in dispositivo di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 29165 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione dell’errore materiale proposta con riguardo al dispositivo di una pronuncia di cassazione è ammissibile e va accolta quando dalla motivazione del provvedimento risulti con evidenza il contenuto effettivo della statuizione. La correzione è disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., che richiama gli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ.. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
I procuratori delle ricorrenti depositano istanza il 28 marzo 2025, deducendo un errore materiale nel dispositivo di una precedente ordinanza della Sezione prima civile della Corte. Quel provvedimento, disponendo la cassazione sia della sentenza non definitiva sia di quella definitiva, entrambe impugnate con il medesimo ricorso, aveva fatto riferimento per due volte alla sola sentenza non definitiva.
La questione arriva così davanti alla Corte, in funzione di giudice della correzione, per stabilire se l’istanza sia ammissibile e se ricorrano i presupposti per l’emenda richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica di ammissibilità del rimedio azionato, che viene affermata sul rilievo dei precedenti delle Sezioni Unite n. 31033/2019 e n. 16037/2010. Superato questo vaglio, la Corte esamina il merito dell’istanza e la ritiene meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della motivazione dell’ordinanza oggetto di correzione emerge con evidenza che la cassazione ivi disposta era riferibile a entrambe le sentenze impugnate: la sentenza non definitiva della Corte di appello di Lecce e la sentenza definitiva della stessa Corte. Il dispositivo, invece, menzionava per due volte la sola pronuncia non definitiva.
Sussistono dunque i presupposti per procedere d’ufficio alla correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., che rende applicabili gli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. Il richiamo normativo individua il fondamento del potere officioso del giudice, svincolandolo dall’iniziativa di parte pur in presenza di un’istanza.
Un ulteriore profilo riguarda le spese. La Corte afferma che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, richiamando Cass., Sez. Un., n. 9438/2002 e Cass., n. 27196/2018. Il principio è coerente con la natura del rimedio, volto a emendare un mero errore del provvedimento senza definire un nuovo rapporto processuale.
Il dispositivo accoglie quindi l’istanza, stabilendo che dove si legge «cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella non definitiva» si deve intendere «cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella definitiva». La Corte ordina altresì l’annotazione della correzione sull’originale dell’ordinanza rettificata, a cura della Cancelleria.
Nota della Redazione
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