Rendita vitalizia: prova scritta del rapporto esime dalla prova del facere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12833 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell’art. 13, commi quarto e quinto, l. n. 1338/1962, secondo cui il datore di lavoro o il lavoratore che gli si sostituisca debbono fornire all’INPS documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione, va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell’esistenza e durata del rapporto esime da ogni prova circa il concreto svolgimento dell’attività lavorativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l’ammontare della retribuzione, circoscrive la rilevanza della prova orale all’attribuzione di data certa al documento, alla dimostrazione di una diversa durata del rapporto o della misura della retribuzione. L’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce per il lavoratore oggetto di un’obbligazione di facere i cui tempi e le cui modalità sono decisi dal datore di lavoro, obbligato alla contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro privato in due periodi, compresi tra il 10 luglio e il 19 settembre 1970 e tra il 1° agosto 1972 e l’11 maggio 1974. Il datore di lavoro non aveva versato integralmente i contributi dovuti, con un’omissione contributiva di sedici settimane. Per rimediare a tale omissione, il lavoratore aveva domandato la costituzione della rendita vitalizia.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 24.07.2018, aveva rigettato l’appello e la domanda, ritenendo la prova orale generica in ordine al facere lavorativo nelle sedici settimane contestate, nonostante la documentazione comprovasse inizio e conclusione dei due rapporti. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. L’INPS ha resistito con controricorso; l’erede del datore di lavoro è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quarto motivo, con cui il ricorrente denunciava nullità della sentenza per difetto di pronuncia e contrasto tra motivazione e dispositivo, sono dichiarati inammissibili. I giudici territoriali, richiamando il principio della ragione più liquida, avevano ragionato come se l’integrazione del contraddittorio disposta in primo grado fosse sufficiente a reputare ammissibile la domanda, esaminandola nel merito e reputandola infondata. Il ricorrente non ha quindi interesse a dolersi del difetto di pronuncia sul motivo di appello concernente l’inammissibilità, perché quella censura mirava unicamente a ottenere la pronuncia di merito che la Corte d’appello ha comunque reso.

Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per l’intima connessione. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13, quinto comma, l. n. 1338/1962 richiede che il lavoratore fornisca all’INPS le prove del rapporto e della retribuzione indicate nel comma precedente, ossia documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto nonché la misura della retribuzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 568 del 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l’ammontare della retribuzione. Da tale declaratoria non può tuttavia farsi discendere l’assoluta irrilevanza dei documenti di data certa. La rilevanza delle prove orali, riconosciuta come costituzionalmente necessitata, rimane circoscritta all’eventualità di conferire data certa al documento oppure di provare una diversa durata del rapporto o la misura della retribuzione. La prova scritta resta dunque la prova decisiva: salvo il caso che se ne accerti la fittizietà, essa è sufficiente a guadagnare al lavoratore il diritto alla costituzione della rendita, previo versamento della riserva matematica e salvo il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.

Da qui l’errore dei giudici territoriali. Una volta constatato che dalle prove documentali si evincevano l’inizio e la fine dei due rapporti, irrilevanti dovevano ritenersi le prove orali, che non avevano ad oggetto né l’attribuzione di data certa ai documenti né la dimostrazione di una diversa durata del rapporto o della misura della retribuzione. L’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce per il lavoratore oggetto di un’obbligazione di facere i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, il quale, ex art. 12, l. n. 153/1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di prestazione effettiva, rilevando solo che il rapporto sia giuridicamente in essere, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15143 del 2007.

Dichiarati inammissibili il primo e il quarto motivo e assorbito il quinto, la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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