Inammissibili i motivi in doppia conforme sulla qualifica di collaboratore fisso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12834 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza d’appello sia integralmente conforme a quella di primo grado, ricorre la doppia conforme di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. e il motivo di ricorso fondato sull’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostri che esse sono tra loro diverse. Parimenti inammissibile è il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 2 del CCNL Giornalisti, non riporti il testo della disposizione collettiva e non specifichi dove essa sia stata prodotta, difettando di autosufficienza. La doglianza che opponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie si risolve in un sindacato di merito, non consentito in sede di legittimità.
Il Fatto
L’istituto previdenziale dei giornalisti aveva ingiunto a una società editrice il pagamento di contributi non erogati, riferiti a tre giornalisti che un verbale ispettivo qualificava come collaboratori fissi, benché legati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La società propose opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale la respinse; la Corte d’appello confermò il rigetto, ritenendo che le concrete modalità di svolgimento dei rapporti integressero la collaborazione fissa, con conseguente legittimità dell’azione di recupero. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto che la decisione d’appello è del tutto conforme a quella di primo grado e che la ricorrente non ha allegato se, ed in quali parti, le motivazioni delle due sentenze fossero significativamente difformi.
Sul motivo ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., la Corte ricorda che, in ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. civ., sez. VI, n. 7724 del 2022; Cass. civ., sez. II, n. 39910 del 2021; Cass. civ., sez. III, n. 31312 del 2021; Cass. civ., sez. III, n. 24974 del 2020). Nel caso in esame le censure non deducono l’omesso esame di fatti storici decisivi, ma contestano la valutazione delle risultanze istruttorie, contrapponendovi una diversa lettura non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019).
Quanto al motivo ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la doglianza sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non specifica sotto quale profilo i giudici di merito avrebbero utilizzato o omesso un ragionamento presuntivo. Riguardo all’art. 2 del CCNL Giornalisti, la ricorrente non ha prodotto il testo integrale del contratto collettivo né ha chiarito se, quando e da chi fosse stato prodotto nei gradi di merito: il motivo difetta così di autosufficienza.
La Corte osserva che la ricorrente non si confronta con l’articolato ragionamento della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i tre elementi della continuità di prestazione, del vincolo di dipendenza e della responsabilità di un servizio, richiamando i precedenti sulla configurazione attenuata della subordinazione nell’attività giornalistica. Le censure difettano dunque anche della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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