Reperibilità passiva e onere di allegazione dell’obbligo datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3861 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reperibilità passiva, l’indennità non può essere riconosciuta sulla base del mero collegamento del telefono cellulare del dipendente al sistema antintrusione disposto dal datore di lavoro. La reperibilità configura una prestazione strumentale e accessoria, che presuppone un obbligo imposto da un provvedimento organizzativo e trova nella disciplina collettiva un limite quantitativo inderogabile. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di norme di legge o vizio di motivazione, solleciti in realtà una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito.

Il Fatto

Un dipendente con qualifica di addetto ausiliare, in servizio presso un Centro Operativo periferico, ha chiesto la corresponsione dell’indennità di reperibilità passiva per un periodo di oltre sei anni e il compenso per il lavoro straordinario svolto in occasione degli interventi conseguenti all’attivazione del sistema antintrusione. Il datore di lavoro aveva consegnato al lavoratore le chiavi del Centro e la chiave elettronica dell’impianto, con le istruzioni per attivazione e disattivazione, e aveva autorizzato il collegamento del combinatore telefonico di chiamata automatica al suo cellulare.

Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la confusione tra obbligo di reperibilità e obbligo di eventuale prestazione straordinaria, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dei criteri di prova e della disciplina collettiva. L’Amministrazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara inammissibili. Il primo profilo investe la distinzione tra reperibilità e prestazione di lavoro straordinario: il ricorrente sosteneva che, essendo stato posto in condizione di essere prontamente rintracciato per effetto del collegamento del proprio telefono al sistema di allarme, l’indennità fosse dovuta per il solo fatto della raggiungibilità.

La Corte non accoglie questa prospettazione. La reperibilità passiva costituisce una specificazione della disponibilità, consistente nell’obbligo di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in determinati archi temporali, in vista di un’eventuale successiva prestazione. Essa presuppone però un obbligo imposto dal datore di lavoro e non si desume automaticamente dal collegamento tecnico del cellulare all’impianto antintrusione.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso l’obbligo di reperibilità perché esso non risultava da alcun provvedimento coevo alla consegna delle chiavi. Il giudice di merito ha inoltre ritenuto la pretesa del lavoratore — quindici ore al giorno nei feriali e ventiquattro nei festivi per circa sei anni — inconciliabile con la disciplina collettiva invocata, che configura la reperibilità come istituto di carattere residuale e con limiti massimi inderogabili. Il superamento di tali limiti non determina automaticamente il diritto all’indennità.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte richiama il principio per cui la violazione di norme processuali rileva ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito. La motivazione impugnata non è omessa né apparente, perché fondata su rationes decidendi che il ricorrente non ha censurato, limitandosi a sollecitare un nuovo esame del fatto.

Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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