Inammissibile la domanda di permesso di soggiorno familiare dopo revoca del lungo periodo (TAR Lazio n. 14525 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo è inammissibile quando l’ingresso sul territorio nazionale sia avvenuto sine titulo, ossia dopo la revoca del titolo per assenza ultraannuale e senza valido visto d’ingresso. Il procedimento su istanza di parte non richiede la comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990, né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis quando il potere è di natura vincolata. La doglianza afferente al rischio di espulsione è inammissibile per carenza d’interesse se il provvedimento non dispone coattivamente l’allontanamento. Il rilascio del permesso per motivi familiari ex artt. 28 ss. t.u. imm. presuppone il regolare ingresso. Le censure relative alla persecuzione politica e alla situazione sanitaria del Paese di origine sono inconferenti rispetto al titolo familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava dinanzi al Giudice di pace la decisione di inammissibilità adottata dalla Questura di Roma sulla propria istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo. L’amministrazione aveva disposto la revoca del titolo ex art. 9, comma 7, t.u. imm. per l’assenza dal territorio dell’Unione europea protrattasi per oltre dodici mesi; il successivo reingresso era pertanto avvenuto senza un valido titolo.
Il Giudice di pace declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e il ricorrente riassumeva la domanda dinanzi al TAR Lazio, deducendo plurime censure: violazione del diritto alla coesione familiare, omessa comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto, difetto di motivazione, mancata traduzione, nonché violazione dell’art. 32 Cost. e ipotizzata persecuzione politica. L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità delle doglianze relative al diritto alla coesione familiare: il provvedimento impugnato non dispone un ordine di espulsione coattiva, limitandosi a valutare la domanda di rilascio o rinnovo del titolo. L’espulsione è configurata solo come eventualità in caso di reingresso senza valido titolo, con conseguente carenza dell’interesse a ricorrere.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il Collegio ha richiamato la regola per cui tale adempimento non è dovuto nei procedimenti su istanza di parte, essendo l’interessato già a conoscenza dell’avvio del procedimento. Parimenti superflua è la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi di potere a natura vincolata.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’amministrazione sintetica ma completa: il ricorrente aveva ottenuto il permesso di lungo periodo, ma la partenza dal territorio nazionale e la successiva assenza ultraannuale avevano determinato la revoca ex art. 9, comma 7, t.u. imm. Il nuovo ingresso, avvenuto senza visto, era quindi sine titulo, circostanza che rendeva manifestamente inammissibile la richiesta di rilascio per motivi familiari, posto che gli artt. 28 ss. t.u. imm. postulano il regolare ingresso nel territorio.
Il Tribunale ha infine respinto le ultime censure: la mancata traduzione è infondata attesa la versione in inglese e la giurisprudenza citata riguardante le espulsioni; la situazione sanitaria del Paese d’origine è irrilevante e non supportata da prova di patologie; la situazione politica può fondare la protezione internazionale, non il titolo familiare.
Il ricorso è stato complessivamente respinto, con spese compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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