L’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3523 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997, l’inerzia dell’amministrazione legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di eseguire il giudicato, assegnando un termine per adempiere e nominando fin d’ora un commissario ad acta che opererà solo in caso di perdurante inottemperanza, senza che per tale attività sia dovuto compenso, trattandosi di funzione istituzionale del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Una docente, dopo aver subito la reiterazione di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno pari a 6,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Nonostante il titolo esecutivo, l’Amministrazione scolastica non provvedeva a corrispondere quanto stabilito. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che, alla data di proposizione del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale termine costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo e l’avvio dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Sulla base di tale inerzia, ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a corrispondere alla ricorrente il risarcimento, oltre accessori, entro 90 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta. Il commissario, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e trascorso il termine concesso all’Amministrazione, provvederà alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali rientranti nei compiti di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
La pronuncia, accogliendo il ricorso, ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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