Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di atti di programmazione del SSR (TAR Lombardia n. 2337 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso qualora la parte ricorrente, avvisata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., dichiari a verbale in camera di consiglio che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito. La dichiarazione della parte, resa nel corso del giudizio, determina l’impossibilità di pronunciare nel merito e impone al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La definizione in rito della controversia e il limitato svolgimento di attività difensiva della parte resistente costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, erogando prestazioni sulla base di contratti stipulati con l’Agenzia di tutela della salute territorialmente competente. Essa impugnava gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia, recanti i criteri per l’assegnazione delle risorse spettanti a ciascun erogatore, deducendo la lesività delle previsioni in tema di riduzione del valore del budget assegnato con contratto annuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. La Regione Lombardia si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
Con avviso di Segreteria dell’11 marzo 2026, i difensori delle parti venivano informati della fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. All’odierna camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente dichiarava a verbale che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, resa in esito all’avviso di cui all’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., con cui è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia. Tale dichiarazione, espressa dalla parte nel corso del giudizio, è stata ritenuta idonea a far venire meno l’interesse alla pronuncia nel merito, non residuando in capo alla ricorrente alcuna utilità concreta dalla decisione.
In applicazione del principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l’impossibilità di pronunciarsi sul merito della domanda, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile. La definizione in rito della controversia, unitamente al limitato svolgimento di attività difensiva della parte resistente, ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per una condanna alle spese.
La decisione assume rilievo in quanto conferma che, una volta dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può esimersi dal dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter accedere all’esame delle censure proposte avverso gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale.
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Nota della Redazione
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