Assegni di cura FNA: illegittima graduatoria che omette la valutazione sociale (TAR Campania n. 2685 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno di cura non è garantito in termini assoluti, ma è conformato dall’Amministrazione mediante la redazione di una graduatoria che tiene conto delle risorse disponibili. La D.G.R. Campania n. 70/2024 impone, nell’ambito dei soggetti con disabilità gravissima, di graduare le richieste valutando congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI) e l’ISEE più basso. È pertanto illegittima la graduatoria che si fondi sul solo punteggio Barthel della scheda B, omettendo la valutazione sociale, e che applichi a un soggetto maggiorenne l’ISEE del nucleo familiare anziché quello del nucleo ristretto. L’essere stati beneficiari negli anni precedenti non genera alcun legittimo affidamento al mantenimento del contributo.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale amministratrice di sostegno del figlio maggiorenne, impugna la graduatoria definitiva degli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023, pubblicata dal Comune il 16.07.2025, nella parte in cui il richiedente cura è collocato in posizione non utile tra i non beneficiari, con conseguente interruzione dell’erogazione dell’assegno a decorrere dal giugno 2025.
Il richiedente cura è affetto da gravissime patologie con necessità di assistenza continua; la condizione di disabilità gravissima è accertata dall’Unità di Valutazione Integrata sin dal 2020 e il contributo è stato percepito fino al giugno 2025. La ricorrente deduce la violazione dei criteri regionali, l’omessa valutazione sociale ed economica, l’interruzione della continuità assistenziale e il silenzio sull’istanza di accesso agli atti. L’Amministrazione resistente insiste sulla correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022, disciplinato dalla D.G.R. Campania n. 70/2024. Il diritto non è assoluto: esso dipende dai limiti delle risorse finanziarie disponibili, come affermato dal Consiglio di Stato sez. III, n. 10131 del 2025.
Ne deriva l’infondatezza delle censure fondate sull’inserimento automatico del disabile gravissimo già beneficiario, nonché sulla lesione del legittimo affidamento: la pregressa percezione del contributo non garantisce il mantenimento per le annualità successive.
Il nucleo del ragionamento riguarda i criteri di graduazione. La delibera regionale, nell’ambito della platea dei disabili gravissimi, impone di considerare le condizioni sociali ed economiche svantaggiate tramite la Scheda di Valutazione Sociale e l’ISEE più basso. Il Comune, invece, ha basato la valutazione sulla sola scheda B con punteggio Barthel, omettendo qualsiasi riferimento alla scheda C.
Tale omissione è confermata dalla stessa memoria dell’Amministrazione, che non ha consentito l’accesso agli atti né ha depositato le schede C. Manca dunque la prova della corretta valutazione del disagio sociale e della sua omogeneità, presupposto del criterio economico come parametro discretivo.
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda l’ISEE: il Comune ha trattato il richiedente cura come minore, applicando l’ISEE del nucleo familiare. Trattandosi di soggetto maggiorenne, rileva il c.d. nucleo ristretto ex art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della graduatoria impugnata e degli atti connessi, e condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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