Requisiti concorsuali documentati e insindacabilità delle clausole di ammissione (TAR Campania n. 3110 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sono legittime le clausole del bando di concorso che, nel richiedere un requisito di partecipazione consistente nello svolgimento di attività professionale di contenuto analogo a quello del profilo messo a concorso per la durata di cinque anni, impongano che tale esperienza sia documentata e non semplicemente dichiarata. L’onere documentale non è adempimento formale, ma presupposto sostanziale di valutazione del requisito: la sua inosservanza ne impedisce la verifica e determina l’esclusione dalla procedura. Il difetto di questo requisito è assorbente rispetto alle censure sull’ulteriore requisito dell’iscrizione all’albo. Il provvedimento che, in sede di riesame, confermi l’esclusione aggiungendo un’autonoma ragione è atto di conferma in senso proprio, sorretto da nuova istruttoria e da motivazione plurima, non integrazione postuma della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito da un’azienda ospedaliera, per la copertura di due posti di dirigente avvocato. L’amministrazione lo ha escluso con provvedimento motivato dalla carenza del requisito specifico di ammissione, consistente nell’anzianità quinquennale di servizio o, in alternativa, in esperienze professionali di contenuto analogo a quello del profilo da ricoprire.

Il candidato ha impugnato l’esclusione, la successiva deliberazione di rettifica e il riscontro negativo all’istanza di autotutela, censurando anche le clausole del bando relative ai requisiti di ammissione. Con motivi aggiunti ha poi esteso l’impugnazione agli atti di approvazione della graduatoria finale, nella quale risultava collocato in posizione utile, deducendo la cristallizzazione della sua posizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, ritenendoli connessi, e li respinge nel merito. Preliminarmente ritiene legittime le clausole del bando contestate, osservando che i requisiti specifici sono strumentali alla selezione di soggetti con adeguate competenze nello specifico ambito professionale dei posti messi a concorso e che l’onere di dichiarazione e attestazione dell’anzianità o dell’attività libero professionale coerente non è irragionevole né arbitrario, trattandosi di requisiti di partecipazione.

Nel merito, il giudice rileva che il candidato, dipendente pubblico, non possedeva l’anzianità di servizio nella qualifica richiesta e aveva fatto valere l’esperienza professionale svolta presso studi legali privati. Tuttavia la dichiarazione resa risultava generica, poiché non specificava la natura e la tipologia dell’attività svolta. Il bando esigeva esperienze documentate, non semplicemente dichiarate, e di contenuto analogo a quello del profilo di avvocato.

La Corte precisa che l’analogia non va riferita al profilo generico di avvocato, ma a quello specifico di avvocato nell’amministrazione pubblica, e in particolare in un ente del servizio sanitario nazionale. Diversamente, la previsione sarebbe contraddittoria rispetto alla richiesta di anzianità maturata nella medesima professionalità, consentendo l’accesso a chi abbia svolto attività in ambiti inconferenti rispetto alla posizione da ricoprire. È quindi irrilevante che il bando non menzionasse espressamente, tra i documenti da allegare a pena di esclusione, la documentazione del requisito.

Il Tribunale esclude che la documentazione potesse essere prodotta in sede di nomina dei vincitori, poiché ciò comporterebbe un’integrazione postuma della domanda, in violazione della par condicio competitorum. Quanto alla dedotta motivazione postuma, qualifica il provvedimento di riesame come atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di nuova istruttoria, che può recare anche una nuova motivazione, la quale si aggiunge a quella già determinante l’esclusione.

Il difetto del requisito documentale è ritenuto assorbente: l’eventuale accoglimento delle censure sull’iscrizione all’albo non potrebbe superare la mancanza del requisito presupposto. Ne deriva il rigetto anche dei motivi aggiunti, per assenza di illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *