Accesso agli atti e rivalutazione monetaria nel caro materiali (TAR Lazio n. 3514 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, l’interesse ostensivo dell’appaltatore chiamato a eseguire opere finanziate con risorse pubbliche è concreto e attuale quando la documentazione richiesta è idonea a incidere sulla determinazione delle somme a lui destinate. Ove emerga che la rivalutazione monetaria dei corrispettivi opera come componente sottratta nel calcolo delle compensazioni, riducendo per derivazione necessaria gli importi riversabili alla filiera esecutiva, l’ostensione non può essere limitata a una nota che ne illustri solo parzialmente i criteri. Il diritto di accesso ex artt. 22 ss. legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 33/2013 impone l’esibizione dei prospetti indicanti l’entità delle somme trattenute e il contenuto della relativa clausola contrattuale, non essendo sufficiente la conoscenza indiretta e frammentaria del meccanismo. La cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo, non preclude l’esame dei motivi aggiunti relativi alla parte di documentazione non ostesa, per la quale l’interesse resta integro.
Il Fatto
La ricorrente, affidataria dei lavori di realizzazione di un lotto funzionale della linea ferroviaria ad alta velocità Milano–Verona, riceve le risorse economiche dal contraente generale, a sua volta concessionario della società affidante. In data 8 agosto 2025 ha presentato istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, per verificare l’effettiva destinazione delle risorse pubbliche stanziate a fronte del c.d. “caro materiali“. La richiesta riguarda le somme stanziate dal Ministero in favore della società affidante, quelle trasferite al contraente generale anche a titolo di rivalutazione monetaria e ogni atto o corrispondenza utile.
Formatosi il silenzio diniego, la ricorrente ha impugnato tale inerzia. Con nota prot. n. 91 del 4 novembre 2025, l’istanza è stata solo in parte soddisfatta, essendo stata espressamente negata l’ostensione della documentazione relativa alle somme trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali. Avverso tale diniego sono stati proposti motivi aggiunti. Le intimate si sono opposte, sostenendo l’estraneità della rivalutazione ai meccanismi di adeguamento e la sua inerenza a una clausola convenzionale a cui l’appaltatore sarebbe estraneo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo, essendo il silenzio diniego superato dalla produzione documentale depositata in giudizio dalle intimate.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale verifica la sussistenza dell’interesse all’ostensione, muovendo dalla nota del 2 novembre 2023. Da essa risulta che l’incremento sui SAL è influenzato dalla sottrazione dell’adeguamento monetario maturato, indicato come adeguamento al netto della franchigia del 5%, calcolato secondo le modalità contrattuali e variabile in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT FOI.
Da tale meccanismo deriva che la rivalutazione riduce le somme corrisposte al contraente generale, cioè gli importi destinati a essere riversati agli appaltatori. Il Collegio ne trae la sussistenza dell’interesse della parte a conoscere l’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria nel corso del rapporto e i relativi criteri di calcolo.
Non è sufficiente, a tal fine, il contenuto della nota già ostesa, perché parziale: essa illustra il meccanismo ma non dà evidenza dell’entità delle somme concretamente trattenute, né del contenuto della relativa clausola contrattuale. L’ostensione richiesta non attiene dunque a un profilo meramente convenzionale estraneo all’appaltatore, ma incide sulla determinazione degli importi a lui destinati.
Conclusivamente, accertata la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso introduttivo, i motivi aggiunti sono accolti in parte, nei termini indicati in motivazione, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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