Revoca dell’affidamento provvisorio di impianto sportivo comunale e precarietà del titolo (TAR Calabria n. 1258 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento provvisorio della gestione di un impianto sportivo comunale, disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, può fondarsi sulla nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, espressione del c.d. ius poenitendi, senza necessità di un previo preavviso. Il titolo di godimento concesso in via temporanea e precaria, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento stabile, non genera in capo al concessionario alcun affidamento tutelabile, restando la discrezionalità amministrativa sindacabile solo per irragionevolezza delle ragioni addotte o per difetto di istruttoria. La qualificazione dell’atto va operata sulla base del suo effettivo contenuto e del potere concretamente esercitato, a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito.

Il Fatto

Il ricorrente, consorzio sportivo, ottenne nel 2012 dal Comune la gestione ed organizzazione temporanea di un impianto sportivo comunale, con nota che prevedeva la validità del titolo fino ad eventuale revoca e comunque fino alla sottoscrizione della convenzione per l’affidamento temporale. Nel gennaio 2020 il Comune intimò la restituzione dell’immobile, provvedimento annullato dal giudice amministrativo con sentenza che ravvisava l’esigenza di un formale procedimento di autotutela e l’erroneità delle motivazioni addotte.

Dopo la comunicazione di avvio del procedimento del febbraio 2020 e la memoria partecipativa del consorzio, il dirigente comunale adottò la determina di revoca dell’affidamento provvisorio. Seguirono vari atti esecutivi e cinque atti di motivi aggiunti, con i quali il ricorrente impugnò le determinazioni di rientro in possesso, i divieti di utilizzo e le ordinanze di sgombero e immissione in possesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto la portata del titolo concesso nel 2012, qualificato come connotato da eminente precarietà, in quanto rilasciato nelle more dell’affidamento stabile e dichiaratamente orientato alla sola stagione agonistica di riferimento. La previsione di validità fino ad eventuale revoca non muta i connotati di sostanziale provvisorietà e contingibilità del titolo, incidendo sulla consistenza degli interessi privati e sull’affidamento che il consorzio poteva vantare.

Quanto alla sentenza di annullamento, il Collegio precisa che essa si è limitata a cristallizzare la sussistenza di un titolo, quantunque precario, con il conseguente obbligo di avviare il relativo procedimento in caso di autotutela, ma non inibisce di per sé il riesercizio del potere, purché non fondato sulle medesime motivazioni già censurate.

Nel merito, il provvedimento impugnato viene qualificato come atto di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies, nonostante le improprietà linguistiche e i riferimenti incidentali a intervenuta scadenza e illegittimità originaria. Il Tribunale richiama la giurisprudenza sulla nozione ampia di revoca e sull’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per irragionevolezza delle ragioni o difetto di istruttoria.

Le censure sulla comunicazione di avvio e sulla motivazione sono rigettate, non ravvisandosi alcuna reale perplessità sul potere concretamente esercitato. Quanto al preavviso, risulta erroneo il richiamo all’art. 12 del Regolamento, riferendosi piuttosto all’art. 13, che non pone vincoli temporali, coerentemente con l’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Il Collegio ritiene infondato anche l’asserto affidamento, ribadita la precarietà del titolo, e conferma la legittimità degli atti esecutivi, meramente conseguenziali alla revoca efficace. Gli atti di motivi aggiunti successivi sono rigettati, in quanto l’uso della struttura è rimesso alla valutazione discrezionale dell’ente proprietario, previa autorizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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