Requisiti tecnici sproporzionati e cessazione materia del contendere per annullamento autotutela (TAR Puglia n. 1002 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere pronunciata quando la parte ricorrente ottenga in via amministrativa il bene della vita atteso e la prosecuzione del processo divenga inutile per l’oggettivo venir meno della lite. Il soddisfacimento della pretesa può derivare dall’annullamento in autotutela degli atti di gara e del conseguente documento di stipula, con predisposizione di un nuovo bando conforme alle indicazioni del giudice amministrativo. Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l’iniziale fondatezza del ricorso sia evidente alla luce del decisum cautelare. La condanna della P.A. resistente al pagamento delle spese processuali presuppone la ravvisata fondatezza delle doglianze, ancorché la decisione sia di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di trattamento acque, impugnava il bando e le specifiche tecniche di una gara indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di terzo responsabile nella conduzione e manutenzione di impianti di depurazione e sollevamento di acque reflue. La lex specialis richiedeva, tra i requisiti tecnici minimi, il certificato ISO 37001, la registrazione EMAS e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per specifici codici CER. Ad avviso della ricorrente tali prescrizioni avevano carattere immediatamente escludente.
Con motivi aggiunti la società impugnava anche l’aggiudicazione alla controinteressata. Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva l’istanza di sospensione con ordinanza n. 42/2025, rilevando la sproporzione e il carattere discriminatorio dei requisiti rispetto all’oggetto e all’esiguo importo dell’appalto. Nelle more, l’Amministrazione sospendeva l’affidamento e annullava in autotutela gli atti di gara e il documento di stipula, pubblicando un nuovo bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere presuppone che la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. Soccorrono in tal senso i precedenti richiamati: Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317.
Nel caso concreto, risulta per tabulas che l’Amministrazione ha dapprima sospeso l’affidamento a favore della controinteressata e poi annullato d’ufficio in autotutela gli atti di gara e il documento di stipula, predisponendo un nuovo bando pubblicato sul M.E.P.A. Il venir meno degli atti impugnati ha così integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.
Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere con rispettivi atti. Il Tribunale ne trae la conseguenza che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., ravvisando l’evidente iniziale fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti per le ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare n. 42/2025. La condanna al pagamento di € 4.000,00, oltre accessori, è posta a carico del Ministero resistente, con liquidazione secondo le tariffe medie del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Nota della Redazione
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