Ottemperanza per la carta docente del supplente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 80 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente, in favore del personale assunto a tempo determinato, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inadempimento, può nominare sin da ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva all’attuazione della pronuncia, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 1.000,00 per due annualità scolastiche, da erogarsi mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole previste per il personale di ruolo.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, ma a tale adempimento non aveva fatto seguito alcuna attività esecutiva. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, il docente adiva il TAR Sardegna ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 23 luglio 2023 ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del successivo 11 novembre 2025. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 12 novembre 2025, quando il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risultava ampiamente decorso, rendendo così legittima l’azione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione si fonda sull’accertamento dell’obbligo di esecuzione del giudicato, che grava sull’amministrazione soccombente. Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dia piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con la precisazione che, in caso di incapienza di fondi, potrà avvalersi dello strumento del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 400,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha motivato la riduzione dei compensi richiamando la natura seriale del contenzioso e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, discussa in un’unica udienza per otto cause di contenuto identico o sovrapponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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