Requisito di disponibilità del centro cottura e sindacabilità delle valutazioni tecniche (TAR Puglia n. 1032 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione relativo alla disponibilità di un centro cottura si comprova anche mediante un negozio atipico di messa a disposizione funzionale, purché idoneo a garantire la capacità produttiva richiesta dalla lex specialis per l’intera durata dell’appalto. Qualora il bando non richieda espressamente l’esclusività, non è necessaria la titolarità delle autorizzazioni sanitarie in capo all’operatore partecipante, risultando sufficiente che il centro sia funzionalmente disponibile. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti. L’eccezione di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, disposta dal Comune di San Cesario di Lecce in favore della controinteressata, dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici. Con quattro motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto la falsità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria circa la disponibilità del centro cottura, la tardiva integrazione di un requisito di partecipazione, l’inidoneità del centro per il suo contemporaneo utilizzo da parte della società proprietaria in altri appalti e l’illegittima attribuzione di punteggi per il criterio qualitativo relativo agli alimenti. Costituitesi le parti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria di replica della controinteressata, perché depositata oltre il termine. Nel merito, il Collegio ha ritenuto di derogare all’ordine naturale di esame delle questioni, preferendo risolvere la lite rigettando il ricorso sulla base di una ragione più liquida, in ossequio al principio di economia processuale.

Le prime tre censure, esaminate congiuntamente, sono state reputate infondate. Il giudice ha rilevato che la lex specialis richiede la comprova della proprietà o genericamente della “disponibilità” del centro cottura, senza qualificazioni sul piano giuridico e senza esclusività. L’uso del termine “disponibilità” e l’elencazione meramente esemplificativa dei titoli di possesso rendono ammissibile un negozio atipico di messa a disposizione funzionale. Nel caso concreto, la scrittura privata, sottoscritta in data antecedente alla gara, concedeva la disponibilità di un centro con capacità produttiva doppia rispetto al minimo richiesto, per l’intera durata dell’appalto. Il Tribunale ha precisato che la clausola di recesso va interpretata alla luce della causa concreta del negozio e dell’affidamento delle parti.

Quanto alla terza doglianza, il Collegio ha escluso che il contemporaneo utilizzo del centro da parte della società proprietaria per altri contratti infici il requisito. La documentazione versata in atti non dimostrava quale centro sarebbe stato impiegato per gli altri appalti, né l’eventuale sovrapposizione temporale con quantitativi eccedenti la capacità massima. Le autorizzazioni sanitarie, rilasciate a favore della proprietaria, non osta alla riconduzione del requisito alla partecipante, cui è stata trasmessa la disponibilità funzionale del centro.

La quarta censura è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata. Il motivo relativo alla mancata indicazione dei terreni di produzione è stato ritenuto inammissibile, perché la stessa ricorrente aveva omesso tali indicazioni nella propria offerta, integrando un venire contra factum proprium. I restanti rilievi sui punteggi attribuiti per la categoria “alimenti” non disvelavano profili di manifesta abnormità o illogicità della valutazione della commissione. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha rilevato il difetto del presupposto dell’assoluta identità delle situazioni, atteso che il fornitore comune era stato indicato solo per alcune categorie merceologiche e per specifici prodotti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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