Rigetto della regolarizzazione del datore di lavoro per insufficienza del reddito (TAR Puglia n. 1033 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 è condizionata all’attestazione, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui. Per l’imprenditore agricolo, la capacità economica può essere valutata anche tramite indici analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, calcolando il volume di affari al netto degli acquisti. Il mancato superamento di tale soglia da parte del datore di lavoro legittima il diniego dell’amministrazione, che non è tenuta a considerare la posizione del lavoratore straniero o a valutare la futura capacità reddituale dell’impresa. La relativa valutazione non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per profili di manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Una cittadina marocchina, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza presentata dal proprio datore di lavoro per la sua regolarizzazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. Il diniego era motivato con riferimento alla dichiarazione IVA prodotta dall’impresa, dalla quale emergeva una differenza tra volume di affari e totale acquisti insufficiente a consentire l’assegnazione della quota richiesta.
La lavoratrice chiedeva l’annullamento del provvedimento e del preavviso di diniego, nonché l’accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno. A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’art. 14 d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998, nonché l’illegittima applicazione di criteri contabili arbitrari, l’eccesso di potere per istruttoria incompleta e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente chiarito la natura del provvedimento impugnato, qualificandolo come rigetto di un’istanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro e non come diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Tale distinzione risulta determinante, poiché la disciplina applicabile è quella dettata dal D.L. n. 34/2020 e dal relativo decreto attuativo, e non quella generale in materia di conversione.
Il Collegio ha richiamato l’art. 9, comma 1, del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020, il quale subordina l’ammissione alla procedura di emersione all’attestazione, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Ha inoltre evidenziato che, per l’imprenditore agricolo, il comma 4 consente la valutazione di indici di capacità economica analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, ma esclusivamente prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti.
Applicando tali criteri al caso concreto, il TAR ha rilevato che l’impresa datrice di lavoro aveva dichiarato un volume d’affari di 139.946,00 euro e un totale di acquisti di 130.278,00 euro, con un fatturato residuo di soli 9.668,00 euro, ampiamente inferiore alla soglia minima richiesta. Tale circostanza, confermata anche dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro citata nel rapporto informativo della Prefettura, rendeva legittimo il diniego opposto dall’amministrazione.
Il Tribunale ha pertanto respinto tutte le censure, rilevando l’assenza dei profili di illegittimità dedotti. In particolare, ha escluso che l’amministrazione potesse considerare la futura capacità reddituale dell’azienda di nuova costituzione, come prospettata dal datore di lavoro in una successiva comunicazione, dovendosi invece fare riferimento ai dati risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. La conseguente domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno è stata rigettata, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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