Sospensione cautelare limitata alle tempistiche delle prescrizioni AIA (TAR Puglia n. 323 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso una nota con cui l’amministrazione, in sede di modifica di un’autorizzazione integrata ambientale, impartisce nuove prescrizioni per la gestione delle acque meteoriche, può trovare accoglimento non già con riguardo all’an dell’imposizione, bensì limitatamente alle tempistiche fissate per l’esecuzione degli adempimenti richiesti, qualora non risultino rappresentate ragioni di immediato e grave pericolo correlate al sistema attualmente adottato. La sospensione degli effetti dell’atto, in tale evenienza, opera nei soli termini, fermo restando l’obbligo del destinatario di provvedere alla implementazione delle prescrizioni nelle more del giudizio, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale del 2023, impugnava la nota con cui l’amministrazione provinciale, modificando la precedente autorizzazione, dettava nuove prescrizioni concernenti la gestione e il trattamento delle acque meteoriche dello stabilimento, assegnando termini di adempimento di trenta e sessanta giorni e preannunciando l’applicazione dei poteri sanzionatori e di intervento di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché la sospensione o la revoca dell’autorizzazione in caso di mancato completamento.

La società, in via incidentale, domandava la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, lamentando l’inadeguatezza dei termini concessi per conformarsi alle nuove prescrizioni. Si costituiva in giudizio l’amministrazione provinciale, contestando la fondatezza della domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto le esigenze cautelari della ricorrente apprezzabili limitatamente alle tempistiche imposte per l’adempimento delle prescrizioni. La decisione muove dalla constatazione che la società non ha rappresentato ragioni di immediato e grave pericolo correlate al sistema di trattamento delle acque meteoriche attualmente adottato, sicché non sussistono profili di pregiudizio urgente tali da giustificare una tutela satisfattoria anticipata sull’intero contenuto della nota.

Il Collegio ha altresì valorizzato la circostanza che l’amministrazione aveva preannunciato azioni sanzionatorie e interventi coercitivi per l’ipotesi di mancato completamento degli adempimenti nei termini previsti, rendendo concreto e attuale il rischio di conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente in caso di esecuzione forzata della prescrizione nel breve periodo assegnato.

Su tali basi, la domanda cautelare è stata accolta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, disponendosi la sospensione degli effetti della nota impugnata limitatamente alle tempistiche imposte ai fini del completamento delle prescrizioni ivi stabilite, con l’espresso mantenimento dell’obbligo della società di provvedere alla loro implementazione nelle more del giudizio. Il Tribunale ha contestualmente fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso e compensato le spese della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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