Atto confermativo del diniego di accesso e decadenza dall’impugnazione (TAR Campania n. 8532 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora un’istanza di accesso agli atti sia già stata respinta con un provvedimento non impugnato, la successiva istanza dal contenuto identico e la relativa risposta negativa non integrano un nuovo provvedimento lesivo. Il diniego che si limiti a confermare, con rinvio integrale, il precedente rigetto costituisce un atto meramente confermativo, privo di autonoma idoneità lesiva. Ne deriva la decadenza dall’onere di impugnazione e l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto confermativo.
Il Fatto
Con delibera presidenziale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale aveva indetto una gara aperta per l’affidamento triennale del servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli. La ricorrente si era collocata al secondo posto della graduatoria, aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese.
In data 10 luglio 2025 la ricorrente ha presentato istanza di accesso per visionare ed estrarre copia delle risultanze delle verifiche svolte dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicataria, con particolare riguardo alla documentazione relativa al personale impiegato. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con nota del 1° agosto 2025, richiamando integralmente il precedente diniego espresso il 18 marzo 2025 su una istanza identica. La ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo anche la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla controinteressata e dall’Amministrazione. La questione centrale attiene alla natura giuridica del provvedimento gravato e alla verifica della sua idoneità a ledere la sfera giuridica della ricorrente.
Dall’esame del diniego impugnato emerge che esso è diretto alla mera conferma di quanto già stabilito nel primo provvedimento negativo. Analogamente, dalla lettura comparata delle due istanze emerge l’identità del loro oggetto e dei documenti richiesti, con specifico riferimento ai dati relativi al personale impiegato.
Il fine perseguito dalla ricorrente è rimasto invariato e consiste nel controllo della fase esecutiva del contratto. Identico è altresì il presupposto legittimante, individuato nella intervenuta partecipazione alla gara. L’identità di oggetto, presupposti e finalità conduce a qualificare la seconda istanza come mera reiterazione della precedente.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, respinta una istanza di accesso, sussiste l’onere di impugnare l’atto lesivo e, in caso di riproposizione, non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere. È pertanto inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto confermativo. Solo la presenza di fatti nuovi, non rappresentati nell’originaria istanza, può giustificare un obbligo di provvedere.
Nel caso di specie tale ipotesi non ricorre. Il diniego impugnato è dunque atto meramente confermativo del precedente, mai gravato, con conseguente decadenza dalla facoltà di impugnarlo. La peculiarità della specie e la natura processuale della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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