Clausole di gara non immediatamente escludenti e difetto di legittimazione al ricorso (TAR Puglia n. 326 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una clausola della lex specialis come immediatamente escludente postula che la previsione incida con assoluta e oggettiva certezza sull’interesse dell’impresa, precludendo per ragioni oggettive – e non per normale alea contrattuale – un’utile partecipazione alla gara. Il ricorso avverso il bando proposto da un operatore che non ha partecipato alla procedura è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse quando le clausole censurate non siano preclusive ab initio, non impongano obblighi contra ius e non impediscano il calcolo di convenienza economica dell’offerta. L’assenza dell’accreditamento della struttura oggetto di concessione non integra un ostacolo oggettivo alla partecipazione, ove l’accreditamento stesso configuri condizione per la stipula del contratto all’esito dell’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico che non aveva partecipato alla procedura, impugnava la lex specialis di una gara a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione di una residenza sanitaria assistenziale. La doglianza principale riguardava la supposta indeterminatezza dell’oggetto della concessione: la procedura risultava calibrata per la gestione di una struttura accreditata, mentre l’RSA non risultava ancora tale. La ricorrente lamentava altresì che le clausole impositive di prestazioni di tipo estensivo si ponessero in contrasto con la deliberazione di giunta regionale che disciplinava la proroga tecnica dell’attività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, rilevando la prima facie inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse. Ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola immediatamente escludente ricorre solo in presenza di previsioni che precludano oggettivamente l’utile partecipazione, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2018.
Nel caso di specie, nessuna delle censure ha superato tale vaglio: l’oggetto della concessione era definito e remunerato in relazione a una struttura da accreditare, e l’operatore non ha dimostrato che la partecipazione fosse preclusa. La Corte ha sottolineato che la ricorrente dichiarava di possedere tutti i requisiti per partecipare e che l’eventuale mancato accreditamento avrebbe impedito la stipula del contratto solo dopo l’aggiudicazione, senza configurare un ostacolo a monte. Ha inoltre evidenziato che la mancanza dell’accreditamento, lungi dall’integrare un contrasto con la deliberazione regionale, rappresentava una condizione peraltro addebitabile alla stessa stazione appaltante e non agli operatori economici.
Quanto al danno grave e irreparabile, il Collegio lo ha ritenuto prospettato solo in via generica. Ha infine fissato l’udienza pubblica di merito, compensando le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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