Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e rinnovo dell’assegno di ricerca (Cons. Stato n. 6587 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato del processo, va dichiarata quando il contratto di assegno di ricerca oggetto della selezione impugnata sia stato interamente eseguito, non sia stato rinnovato e abbia esaurito i propri effetti, non potendo il ricorrente conseguire più alcuna utilità. Non rileva che il rinnovo fosse astrattamente possibile in forza del Regolamento di Ateneo e del bando, né che il mancato rinnovo dipenda da ragioni di fatto, dovendo l’utilità della pronuncia essere certa e definitiva. L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della decisione.

Il Fatto

Una ricorrente, classificatasi in seconda posizione in una selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso un Ateneo, impugnava davanti al TAR Emilia Romagna il decreto di approvazione degli atti, con cui era risultata vincitrice la controinteressata, deducendo tre motivi di censura.

Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la procedura riguardava un assegno di durata dodici mesi, il cui contratto era scaduto il 30 aprile 2024 e non era stato rinnovato. La ricorrente proponeva appello, riproponendo i motivi non esaminati e censurando l’erroneità della declaratoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione del TAR non poggia sull’assunto che il contratto fosse “non ulteriormente prorogabile”, ma sul rilievo che la durata contrattuale era fissata fino al 30 aprile 2024 e che il rinnovo non era previsto né era stato disposto.

Il Collegio precisa che non rileva, ai fini dell’accertamento dell’interesse, che il rinnovo fosse astrattamente possibile perché contemplato dal Regolamento di Ateneo e dal bando. Né occorre appurare per quali ragioni il contratto, in concreto, non sia stato rinnovato. Ciò che conta è che gli effetti del contratto si sono da tempo esauriti.

La Corte sottolinea che l’appellante era consapevole della conclusione del rapporto, circostanza già evidenziata dall’Ateneo negli scritti difensivi del 6 luglio 2023 e desumibile dalla stessa istanza di prelievo, ove si riferiva il contratto assegnato alla controinteressata come “in via di conclusione”. La ricorrente, dunque, non potrebbe ottenere più alcuna utilità, ovvero il bene della vita consistente nell’affidamento del contratto.

Quanto al secondo profilo, il Consiglio di Stato condivide la statuizione secondo cui la ricorrente non aveva formulato in primo grado domanda di risarcimento dei danni né riserva di proporla, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non avendo così rappresentato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori.

Non sussiste, infine, alcuna violazione del contraddittorio. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo; l’Ateneo resistente non aveva quindi alcuna preclusione a eccepirne il sopravvenuto difetto nella memoria di replica, né alla ricorrente era precluso controdedurre, anche chiedendo un termine a difesa, richiesta non formulata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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