Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 9 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico con sentenza, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c.. Il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, non quella del decreto monocratico, pur non richiedendo quest’ultimo motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c.. Depositato il conto nel rispetto dei termini assegnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 30 giugno 2023, la Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile — tesoriere di un Comune — per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 1 del 14 settembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.

In data 31 maggio 2024 il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza. All’udienza odierna il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la relativa definizione spetta al giudice monocratico con sentenza, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., poiché la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il collegio richiama, in senso conforme e condiviso, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023. La scelta della sentenza, anziché del decreto monocratico, si fonda su una ragione sistematica: pur non richiedendo il decreto motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza.

Sul punto il giudice aderisce espressamente all’orientamento che annovera la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 63/2024 e la Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 101/2024.

Accertato che i conti dell’agente contabile risultano depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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