Riscatto anni laurea dipendenti regionali contratto 2 disciplina statale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 126 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale della Regione Siciliana assunto dopo il 1986 e inquadrato nel c.d. “contratto 2” non si applica, ai fini del calcolo dell’onere di riscatto del corso di laurea, il più favorevole criterio di cui all’art. 77 l.r. n. 41/1985, ma la disciplina statale richiamata dall’art. 2 d.lgs. n. 184/1997. L’art. 10, comma 1, l.r. n. 21/1986 opera, infatti, un rinvio alla normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato che comprende l’intera materia del trattamento di quiescenza, nella quale rientra anche la disciplina dei riscatti. La riconducibilità del riscatto alla materia pensionistica, del resto, è confermata dalla stessa giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia. Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di riscatto non preclude l’azione, integrando gli estremi della ricorribilità avverso il silenzio-inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario direttivo regionale in servizio e inquadrato nel personale del c.d. “contratto 2”, aveva chiesto il riscatto ai fini della quiescenza del corso di laurea in Scienze Geologiche per gli anni accademici 1982/1986. L’istanza, presentata dapprima nel 2001 e poi reiterata nel 2022, non era mai stata definita dall’Amministrazione.

Dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorrente ha riassunto la causa davanti alla Corte dei conti, invocando l’applicazione del combinato disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 184/1997 e dell’art. 77 l.r. n. 41/1985. Il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale si sono costituiti eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del secondo e la carenza di interesse ad agire, per l’assenza di un provvedimento lesivo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Giudice ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando l’insegnamento della Cass. civ. Sez. Un. n. 26252/2018: le controversie in materia di riscatto degli anni di studio universitario rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, perché funzionali al trattamento pensionistico.

È stata poi disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato. Secondo il costante orientamento, la legittimazione si accerta con riferimento alla titolarità ipotetica dell’azione come prospettata nel ricorso; il riconoscimento del diritto al riscatto deriva da un procedimento complesso, in cui entrambe le Amministrazioni svolgono compiti diversi.

Quanto alla carenza di interesse ad agire, la Corte ha rilevato che l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. contempla espressamente la ricorribilità avverso il silenzio-inadempimento della P.A. che non abbia provveduto nei termini sul ricorso pensionistico. È stato inoltre ribadito che il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione e non la legittimità dell’atto.

Nel merito, il Giudice ha preso atto dell’contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione sull’applicabilità al “contratto 2” dei criteri dell’art. 77 l.r. n. 41/1985. Ha aderito all’orientamento che esclude tale applicabilità, richiamando la sentenza n. 34/2025 della stessa Sezione e ponendosi nel solco di Sez. App. Sicilia n. 71/A/2018. Decisiva è la lettura sistematico-evolutiva dell’art. 10, comma 1, l.r. n. 21/1986: il rinvio alla disciplina degli impiegati civili dello Stato esaurisce l’intera materia pensionistica.

La Corte ha osservato che l’armonizzazione tra le due discipline è avvenuta in logica attrattiva del “contratto 2” e non di parificazione, sicché l’accoglimento della tesi del ricorrente indebolirebbe l’intento di armonizzazione con la disciplina statale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’orientamento non univoco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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