Controllo bilanci aziende sanitarie sforamenti e restituzione anticipazione tesoreria (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 147 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, ha natura collaborativa e consiste in un riesame di legalità e regolarità. L’accertamento di squilibri, della violazione di norme finalizzate alla regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica impone all’ente l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità. La misura interdittiva dei programmi di spesa, prevista dal comma 7, opera nei soli confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere e non dell’ente regione. Il controllo deve essere bilanciato con la tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che presuppone l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato la relazione al bilancio dell’esercizio 2023 dell’azienda sanitaria locale della provincia di Lecce, trasmessa dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. In precedenza, con la deliberazione n. 9/2024/PRSS, la stessa Sezione aveva esaminato i bilanci 2020-2022, accertando la chiusura in perdita del 2022, il mancato rispetto dei tetti di spesa farmaceutica, dispositivi medici e assistenza protesica e il superamento del limite alla spesa di personale a tempo determinato.
Dopo l’esame della relazione del collegio sindacale sono emersi profili meritevoli di approfondimento. La Sezione ha richiesto chiarimenti con nota del 6.2.2025 e l’azienda ha risposto il 1.4.2025. La questione riguarda la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della regolarità contabile del bilancio 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 estende agli enti del Servizio sanitario nazionale le verifiche della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il successivo d.l. n. 174/2012 prevede che le Sezioni regionali esaminino i bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale per verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 179 del 2007 ha qualificato il controllo come riesame di legalità e regolarità a natura collaborativa. Le sentenze n. 60 e n. 40 del 2014 hanno riconosciuto alla misura interdittiva caratteri cogenti. La sentenza n. 39 del 2014 ne ha limitato l’operatività alle aziende sanitarie e ospedaliere. Le sentenze n. 169 del 2017, n. 62 e n. 157 del 2020 hanno imposto un bilanciamento con l’art. 32 Cost.
Nel merito, la Sezione accerta il mancato rispetto dei tetti regionali per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, per i dispositivi medici e per l’assistenza protesica. Accerta inoltre il superamento, nel 2023, del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 e la mancata restituzione al 31.12.2023 dell’anticipazione di tesoreria, pari a euro 23.157.863,45 oltre interessi.
La Sezione esamina poi i principali aggregati di bilancio. Rileva la mancata approvazione regionale del bilancio preventivo 2023, l’adozione tardiva dell’approvazione del bilancio di esercizio, la riduzione delle disponibilità liquide, i crediti verso la Regione e verso i Comuni, i debiti verso fornitori, il fondo rischi e oneri, la spesa del personale e lo stato di attuazione degli investimenti finanziati dal P.N.R.R., attestato al 31% alla data del riscontro. Formula quindi le raccomandazioni all’azienda, tra cui il rispetto del manuale delle procedure amministrativo-contabili, la riconciliazione dei dati contabili con quelli regionali e l’attuazione degli investimenti entro le scadenze del 2026.
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Nota della Redazione
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