Irregolarità del conto economale e condanna degli agenti per spese non urgenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 38 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la gestione economale è irregolare quando le spese rimborsate dall’agente contabile difettano dei caratteri di imprevedibilità, non programmabilità e urgenza propri della procedura, ovvero non risultano sussumibili nel tassativo elenco delle spese ammissibili previsto dal regolamento dell’ente. L’irregolarità non è esclusa dall’integrale documentazione prodotta in giudizio, poiché il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti già al momento della spesa. L’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile costituisce irregolarità non sanabile per violazione del principio di alterità tra controllato e controllore. La mancanza di ammanchi non preclude la declaratoria di irregolarità del conto né la condanna dell’agente al pagamento delle somme indebitamente rimborsate.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2022, resa da due agenti contabili che si sono avvicendati nella carica, il primo per il periodo 1.1.2022 – 30.6.2022 e il secondo per il periodo 1.7.2022 – 31.12.2022.

Il Magistrato relatore, con relazione d’irregolarità depositata il 1.7.2025, ha contestato plurime criticità: il mancato deposito di alcuni documenti, il deposito di un unico conto in luogo di due separati, l’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile e del provvedimento di parifica, la non conformità del conto al modello 23 d.p.r. n. 194/1996, il rimborso di spese prive dei caratteri di indifferibilità, imprevedibilità e urgenza e di spese non conformi all’art. 6 del Regolamento economale. Ha quindi chiesto la condanna dei due agenti al pagamento degli importi contestati, oltre rivalutazione e interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., è finalizzato all’accertamento obiettivo della regolarità della gestione e alla determinazione del rapporto di debito e credito tra agente contabile ed ente. Richiama la giurisprudenza contabile sul carattere della gestione economale, quale gestione di cassa in regime di anticipazione, in cui l’economo risponde personalmente delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti. Il quadro normativo è individuato nel T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 e nel d.lgs. n. 118/2011.

Quanto al primo rilievo, relativo alla pluralità di agenti contabili per il medesimo esercizio, la Corte lo ritiene superato: il Magistrato relatore ha proceduto all’analisi delle singole responsabilità in funzione del periodo di gestione e il conto unitario è stato firmato da ciascun agente per il proprio periodo di competenza.

Sull’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile, il Collegio rileva un’irregolarità non sanabile, per violazione del principio di alterità tra soggetto controllato e controllore. La parifica, invece, può ricavarsi dalla verifica di cassa del revisore attestante la concordanza dei conti dell’economo e della tesoreria. Sulla non conformità al modello 23, la Corte osserva che il conto difettava degli elementi minimi previsti dall’art. 616 r.d. n. 827/1924 (carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenza), sebbene gli agenti abbiano prodotto in giudizio il modello completo. La gestione si è chiusa in pareggio.

Il profilo decisivo riguarda le spese. La Corte qualifica irrituale il ricorso alla compensazione contabile tra partite di segno opposto, in violazione del principio di integrale rappresentazione delle poste e del principio di annualità. Quanto alle spese rimborsate, il Collegio rileva che, ancorché documentate in corso di causa, esse non risultano sussumibili nel tassativo elenco di quelle ammissibili ex art. 4 del Regolamento e non soddisfano i caratteri di non programmabilità e urgenza. Richiama sul punto Sez. Giur. Calabria n. 42/2023 e n. 134/2022, Sez. Giur. Sicilia n. 177/2022 e Sez. Giur. Liguria n. 61/2022: le integrazioni documentali intervenute solo nel giudizio non superano i profili di irregolarità, restando lacunose sull’indicazione delle ragioni giustificative del ricorso alla procedura economale.

La gestione è pertanto dichiarata irregolare, pur in assenza di ammanchi, con condanna dei due agenti al pagamento, in favore del Comune, degli importi rispettivamente di € 176,00 e di € 1.844,00, comprensivi di rivalutazione e incrementati degli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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