Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta liquidazione della prestazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 305 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta integrale liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente, comprensiva di indennità integrativa speciale e tredicesime mensilità, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse alla decisione per il soddisfacimento della pretesa nel corso del processo preclude l’esame del merito. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura sopravvenuta del fatto estintivo, non imputabile a inerzia della parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale e delle tredici mensilità nella misura integrale, con decorrenza ex tunc dalla data di origine del rapporto pensionistico e sul trattamento economico della pensione tabellare iscritta al relativo numero.
Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato che, con la rata di marzo 2025, comprensiva dell’indennità integrativa speciale, erano stati corrisposti gli arretrati netti, sia per l’anno corrente sia per gli anni precedenti, e ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata integralmente liquidata. Il thema decidendum è dunque venuto meno per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
Il percorso argomentativo è lineare: la Corte prende atto dell’erogazione degli importi richiesti mediante la rata di marzo 2025, comprensiva dell’indennità integrativa speciale, come dichiarato dall’INPS con la propria memoria difensiva. Ne deriva che la domanda ha trovato soddisfacimento prima della decisione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile, il venir meno dell’interesse ad agire per il conseguimento del bene della vita richiesto comporta l’impossibilità di pronunciare sul merito e impone la declaratoria di cessata la materia del contendere. La pronuncia ha quindi natura processuale e non sostanziale, non accertando il diritto dedotto.
Quanto alle spese, il collegio le ha compensate, in ragione della vicenda sopravvenuta e della mancata contestazione della pretesa sul piano del merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato estinto, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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