Resa del conto giudiziale: cessazione della materia del contendere per deposito tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 19 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141 c.g.c. e definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, ancorché tardivo rispetto al termine fissato con decreto, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito preclude l’applicazione della sanzione pecuniaria richiesta per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, venendo meno l’interesse alla compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha proposto ricorso per resa di conto dinanzi al giudice monocratico, chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale riferito all’esercizio 2018, con richiesta di sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inadempimento e di compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.
Il giudice, con decreto, ha fissato i termini per il deposito. Successivamente il P.M., preso atto del mancato deposito nei termini, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, la compilazione del conto d’ufficio e la determinazione della sanzione. Prima dell’udienza di discussione il conto giudiziale è stato depositato e regolarmente parificato, così che il P.M. ha concluso per la cessazione della materia del contendere senza applicazione di sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio di resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141 c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7.
Su questo presupposto il giudice rileva che il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. Il dato del deposito è assunto come fatto idoneo a superare la controversia.
Ne deriva, quale conseguenza necessaria, la cessazione della materia del contendere, in accoglimento della richiesta del P.M. L’interesse originario della Procura — ottenere la resa del conto e, in caso di inadempimento, la compilazione d’ufficio con sanzione — risulta soddisfatto dall’avvenuto deposito.
Il giudice precisa tuttavia che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La cessazione della materia del contendere non equivale dunque a definitiva approvazione del conto, ma si limita a chiudere la fase di resa del conto. Il P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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