Cessazione della materia del contendere e carenza di interesse nelle pensioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 224 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la domanda con cui il ricorrente chiede la riliquidazione del trattamento già conseguito in epoca anteriore alla notificazione del ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. L’interesse ad agire va accertato con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, dovendo corrispondere a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice. Quando invece la pretesa è soddisfatta dall’ente nel corso del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In caso di reciproca soccombenza le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e in quiescenza dal febbraio 2019, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha formulato due domande: la prima fondata sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sull’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021; la seconda relativa agli incrementi stipendiali riconosciuti con decreto ministeriale in applicazione della legge n. 539/1950.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver già provveduto alla riliquidazione richiesta con determinazioni anteriori alla notifica del ricorso (febbraio 2024) e, quanto agli incrementi stipendiali, di avervi adempiuto nel corso del giudizio. All’udienza del 13 giugno 2024, preso atto della liquidazione già effettuata, il ricorrente ha chiesto un differimento per verificare l’effettivo accredito delle somme; all’udienza successiva ha domandato la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Istituto alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni ha esaminato separatamente le due domande, muovendo dalla loro autonomia. Quanto alla domanda di riliquidazione fondata sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sull’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, l’INPS ha documentato di avervi provveduto con determinazione anteriore alla notifica del ricorso. Il ricorrente stesso ha ammesso di aver conseguito il bene della vita prima della notificazione.
Da qui la qualificazione della domanda come inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. La Corte ha precisato che l’interesse ad agire presuppone un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice; quando tale risultato è già acquisito, l’azione difetta del suo presupposto e la declaratoria investe il momento genetico della pretesa, non quello processuale.
Quanto alla seconda domanda, relativa agli incrementi stipendiali, l’Istituto ha provato di avervi adempiuto nelle more del giudizio, depositando la relativa documentazione. Il giudice ha richiamato il principio per cui la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, richiamando Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisd., 13/03/2018, n. 210. Nel caso di specie il ricorrente ha espressamente affermato di aver conseguito il bene della vita, con conseguente cessazione della materia.
Sul piano delle spese, la Corte ha rilevato una reciproca soccombenza: il ricorrente è rimasto soccombente sulla domanda respinta per carenza di interesse; l’INPS verte in soccombenza virtuale sull’altra domanda, ancorché la tardiva riliquidazione sia stata determinata non da inefficienza dell’Istituto previdenziale ma dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Le spese di lite sono state pertanto integralmente compensate.
Nota della Redazione
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