Cessazione della materia del contendere nella resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 20 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi per resa di conto disciplinati dagli artt. 141 e ss. c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il deposito del conto munito di parifica preclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per grave e ingiustificato inadempimento, inizialmente richiesta dall’attore. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, riservate al magistrato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura Regionale ha proposto ricorso al giudice monocratico chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione, da parte di un agente contabile esterno, del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave inadempimento.
Con decreto il giudice ha fissato i termini. Il conto è stato successivamente depositato dal responsabile del servizio finanziario dell’ente privo di parifica; solo in seguito, dopo rinvio della discussione, l’ente ha prodotto il conto munito di visto di parifica. All’udienza il P.M. ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere senza applicazione di sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del rito. Il giudizio per resa di conto è introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. ed è definito con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7.
A sostegno di tale inquadramento la pronuncia richiama numerosi precedenti di merito contabile: le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1029, le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.
Sul piano sostanziale, il dato decisivo è che il conto relativo all’esercizio 2019, munito di parifica, risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. L’originaria finalità del ricorso — ottenere la condanna alla resa del conto — è dunque venuta meno per fatto sopravvenuto.
Il giudice accoglie pertanto le richieste del P.M. e dichiara la cessazione della materia del contendere. La statuizione è tuttavia a contenuto processuale: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato relatore, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. A supporto la sentenza richiama la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 100/2019 e, ancora, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.
Quanto alle spese, il collegio esclude ogni pronuncia. Il provvedimento è definitivo in composizione monocratica.
Nota della Redazione
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