Responsabilità contabile del docente per incarichi extraistituzionali non autorizzati (Corte dei Conti Sez. II App. n. 234 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi extraistituzionali di pubblici dipendenti, la responsabilità per danno da mancata entrata ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 presuppone l’omesso riversamento del compenso percepito in assenza di autorizzazione. Il dolo richiede la coscienza e volontà di sottrarsi al regime autorizzatorio e di omettere il versamento, desumibile dalla chiarezza del quadro normativo e dal contegno pregresso del dipendente. Non integra colpa grave la condotta di chi abbia riposto ragionevole e incolpevole affidamento sul rilascio dell’autorizzazione, avendo presentato regolare istanza senza dissimulare l’incarico. La pregressa autorizzazione per incarichi similari non fonda alcun affidamento per i periodi successivi, dovendo la compatibilità essere valutata per ogni singolo incarico.
Il Fatto
Un docente di ruolo di un Conservatorio statale di musica è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per il danno erariale derivante dallo svolgimento, in costanza di rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato, di attività di insegnamento presso una scuola privata, in assenza della prescritta autorizzazione.
Il giudice di prime cure aveva condannato il docente per due periodi: il primo, in relazione a un incarico parzialmente autorizzato, a titolo di colpa grave; il secondo, successivo alla scadenza dell’ultimo rapporto autorizzato, a titolo di dolo. Il direttore del Conservatorio che aveva rilasciato le autorizzazioni era stato assolto, con statuizione non impugnata. Il docente ha proposto appello, contestando tanto l’elemento soggettivo quanto la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Sezione dichiara inammissibile la costituzione del direttore, già assolto con statuizione coperta da giudicato. La notifica dell’impugnazione nei suoi confronti è stata qualificata come mera denuntiatio litis, senza vocatio in ius; ne consegue l’esclusione del rimborso delle spese.
Nel merito, l’appello è parzialmente accolto. Quanto all’incarico svolto tra il 2018 e il 2019, il Collegio rileva che la stessa Procura regionale aveva fatto riferimento all’autorizzazione rilasciata anche per quel periodo, e che il Conservatorio, nella nota di segnalazione degli illeciti disciplinari, aveva riconosciuto l’intervenuta autorizzazione per il periodo antecedente. Anche a volere superare tale dato, non sono ravvisabili i profili tipologici della colpa grave, per la presenza di circostanze che hanno indotto il docente a confidare nel rilascio dell’autorizzazione.
Il modulo di richiesta, pur privo di sbarratura su alcuna delle due opzioni contemplate, reca il protocollo del Conservatorio, la firma del direttore e il timbro dell’Ente, e si inserisce in un contesto di tre precedenti autorizzazioni rilasciate senza soluzione di continuità. Non può quindi annettersi rilievo alla necessità della forma scritta: l’appellante ha riposto ragionevole e incolpevole affidamento sul provvedimento autorizzatorio.
Diverse conclusioni valgono per il periodo successivo. Il docente ha operato senza avere richiesto e ottenuto specifica autorizzazione e senza riversare i compensi. La condotta integra il danno da mancata entrata e il dolo, essendo palese la coscienza e volontà di infrangere il chiaro dettato normativo, desumibile dalla consapevolezza della necessità dell’autorizzazione e dalle reiterate richieste precedenti. La pregressa autorizzazione per incarichi similari non vale quale esimente, perché ogni incarico esige una nuova valutazione di compatibilità. La novella sul dolo erariale, inoltre, opera solo dopo la sua entrata in vigore, mentre l’incarico risulta espletato prima.
Infine, sono infondati i motivi in punto di quantificazione: il potere riduttivo resta precluso dalla natura dolosa della condotta, e il danno va determinato al lordo delle ritenute, secondo l’orientamento delle Sezioni riunite. Eventuali profili di ultra-petizione non sono rilevabili d’ufficio per mancata proposizione di specifico motivo. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.