Estinzione del processo pensionistico per mancata riassunzione post rimessione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 61 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio, previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c., decorre, nell’ipotesi di sospensione necessaria disposta per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dalla comunicazione alle parti, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Consulta che ha definito la questione. Diversamente, nell’ipotesi di sospensione anomala per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa, sollevato da altro giudice, il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La mancata riassunzione del processo nel termine perentorio comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.
Il Fatto
Il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Toscana aveva disposto, con ordinanza, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale sollevate con la medesima ordinanza. L’ordinanza di rimessione concerneva la disciplina applicabile alla controversia pensionistica promossa dal ricorrente nei confronti dell’INPS.
In data 26 settembre 2025 la Segreteria della Sezione comunicava alle parti la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale che aveva definito il giudizio incidentale. Con decreto del 30 gennaio 2026 il Giudice fissava l’udienza per gli incombenti di cui all’art. 111 c.g.c., rilevando la mancata riassunzione del processo nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, quindi dalla comunicazione della sentenza della Consulta.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva eccepito in via principale l’intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini perentori di legge e, in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il ricorrente non aveva depositato la memoria autorizzata e non era comparso all’udienza del 19 giugno 2026.
Il Giudice ha richiamato il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 2028/2024, secondo cui il dies a quo del termine per la riassunzione deve essere diversamente individuato nelle due ipotesi di sospensione. Nel caso di sospensione necessaria, direttamente derivante dal giudizio in cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità, il termine decorre dalla comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale. Nel caso di sospensione anomala, invece, va individuato nella data di pubblicazione della pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.
Nella fattispecie, la Segreteria aveva comunicato alle parti la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale in data 26 settembre 2025. Da tale momento era quindi decorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c. per la riassunzione, senza che il ricorrente avesse compiuto alcun atto di impulso processuale.
Il Giudice ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., per la mancata richiesta di prosecuzione nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione, con declaratoria di nullità della pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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