Resa del conto giudiziale e cessazione dell’obbligo per cessata attività dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 108 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il ricorso del P.M. contabile volto alla fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale deve essere rigettato quando, all’esito dell’istruttoria, risulti insussistente l’obbligo di resa del conto in capo al soggetto indicato come agente contabile, per essere cessata l’attività cui il conto si riferisce. In tale ipotesi il giudice, previa revoca del decreto precedentemente emesso, definisce il giudizio senza pronunciare sulle spese.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, depositava ricorso iscritto al n. 9001 del registro di segreteria, chiedendo al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., di fissare il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva situata in Matera, nei confronti di un’agente contabile esterno del comune di Matera.
La Procura domandava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione del termine per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto. Con decreto n. 51/2023 del 20.10.2023 il Giudice monocratico fissava i termini per il deposito. Il Comune trasmetteva poi ricevuta SUAP attestante la cessazione dell’attività fin dal 30.3.2017. All’udienza dell’11 dicembre 2024 il P.M. insisteva nella richiesta di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.
La Corte richiama a sostegno una serie di precedenti di altre Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’orientamento sulla definizione monocratica del giudizio: le sentenze delle Sezioni per le Marche, Liguria, Umbria e Campania, citate a conforto della soluzione processuale adottata.
Nel merito, il Giudice rileva che dall’istruttoria è emerso come in capo al soggetto indicato quale soggetto passivo del giudizio non risulti sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La cessazione dell’attività della struttura ricettiva, documentata dal Comune, priva di fondamento la pretesa della Procura contabile.
Ne consegue il rigetto del ricorso presentato dal Pubblico Ministero contabile e la revoca del decreto precedentemente emesso. Il giudice non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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