Reclamo avverso archiviazione generico e inammissibile per difetto di specificità (Cass. pen. Sez. III n. 13124 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione è inammissibile per difetto di specificità quando non indichi quale sia il provvedimento impugnato e di quale Autorità giudiziaria, né se l’archiviazione sia stata disposta de plano o all’esito di udienza camerale, né le ragioni della decisione. In tema di successione nel tempo di norme processuali, il principio del tempus regit actum comporta che i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma vigente al momento del loro compimento e non da quella in vigore all’epoca di instaurazione del giudizio; pertanto l’archiviazione anteriore alla legge n. 103 del 2017 resta impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. all’epoca vigente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sporto denuncia-querela presso una Procura della Repubblica, dove il procedimento veniva inizialmente incardinato prima di essere trasmesso per competenza territoriale ad altra Procura. Il P.M. aveva avanzato richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. con provvedimento del 19 gennaio 2015. Il ricorrente proponeva reclamo avverso l'”eventuale archiviazione”, e il Tribunale, con ordinanza del 25 luglio 2024, disponeva la trasmissione del reclamo alla Corte di cassazione, ritenendo il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. all’epoca vigente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il regime processuale applicabile. Poiché l’archiviazione risale al 19 gennaio 2015, il regime applicabile è quello anteriore alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 33, ha introdotto l’art. 410 bis cod. proc. pen., individuando nel Tribunale in composizione monocratica il giudice dinanzi al quale impugnare il provvedimento di archiviazione. In forza del tempus regit actum, l’ordinanza di trasmissione del reclamo alla Corte risulta dunque legittima.
La Corte richiama sul punto la propria affermazione (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Rv. 275201), secondo cui i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all’epoca di instaurazione del giudizio.
Superata la questione processuale, la Corte rileva nel merito la totale genericità del reclamo. Il ricorrente non aveva indicato quale, e di quale Autorità giudiziaria, fosse il provvedimento di archiviazione impugnato: esso è stato individuato solo a seguito di interlocuzione sollecitata dal giudice destinatario. L’impugnazione non chiarisce inoltre né se l’archiviazione sia stata disposta de plano o all’esito di udienza camerale, né le ragioni della decisione.
Ne deriva un reclamo formulato in termini palesemente esplorativi, come confermato dallo stesso riferimento del ricorrente a una “eventuale archiviazione”. Il difetto di specificità investe innanzitutto l’oggetto dell’impugnazione, che il ricorrente stesso lascia intendere di non conoscere.
Il ricorso-reclamo è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, determinato in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragione di ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso