Azioni attribuite al dipendente: quando il risarcimento patrimoniale non è imponibile (Cass. 6106/2026)
Con l’ordinanza n. 6106, depositata il 17 marzo 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha chiarito quando l’attribuzione di azioni a un dipendente costituisca reddito di lavoro e quando, invece, rappresenti un risarcimento patrimoniale non imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR.
Questione esaminata
Un dirigente aveva ricevuto azioni nell’ambito della cessione di una partecipazione societaria. La liberazione di parte dei titoli era subordinata alla permanenza nel gruppo del precedente datore di lavoro. In occasione del passaggio a una nuova società, quest’ultima si era impegnata ad attribuirgli proprie azioni per compensare l’eventuale perdita dei titoli non liberati e la vendita anticipata della partecipazione residua.
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle imposte versate, sostenendo che le azioni ricevute dal nuovo datore non fossero un fringe benefit, ma servissero a reintegrare una diminuzione del patrimonio anteriore al nuovo rapporto di lavoro. L’Amministrazione riteneva invece l’attribuzione una componente della retribuzione imponibile.
Principio affermato
Le somme o i valori percepiti a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto quando sostituiscono redditi non percepiti. Non costituiscono invece reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, quando sono destinati a riparare un pregiudizio diverso dalla perdita di redditi e reintegrano una diminuzione patrimoniale.
La qualificazione dipende dalla causa concreta dell’attribuzione. Il fatto che il valore sia corrisposto da un datore di lavoro o in occasione dell’assunzione non basta a trasformarlo in retribuzione: occorre verificare se remuneri l’attività lavorativa oppure compensi una perdita patrimoniale autonoma.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha rilevato che le azioni originariamente attribuite dal precedente gruppo rappresentavano parte del prezzo della cessione di partecipazioni e non trovavano causa nel rapporto di lavoro. Il deposito presso un terzo e la liberazione differita non avevano escluso la proprietà del contribuente, al quale erano riconosciuti i diritti patrimoniali e di voto.
Le azioni assegnate dal nuovo datore miravano quindi a evitare che l’instaurazione del nuovo rapporto producesse la perdita di un valore già appartenente al patrimonio del dirigente. Non si trattava di stock option né di un compenso per l’attività lavorativa, ma di una reintegrazione della situazione patrimoniale precedente.
La motivazione del giudice d’appello è stata ritenuta coerente con il principio secondo cui il risarcimento è tassabile solo se sostituisce redditi. Poiché il pregiudizio riguardava la consistenza patrimoniale e non una mancata retribuzione, la Cassazione ha escluso l’imponibilità e rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Rilevanza pratica
La pronuncia richiede di analizzare con precisione la funzione economica delle attribuzioni riconosciute ai dipendenti in occasione di assunzioni, passaggi tra gruppi o accordi di incentivazione. La forma dell’erogazione — denaro o azioni — e la provenienza dal datore non sono decisive.
Per sostenere la natura risarcitoria è essenziale documentare il diritto patrimoniale preesistente, la perdita effettivamente compensata e l’assenza di un collegamento causale con la prestazione lavorativa. Se l’indennizzo sostituisce stipendi, premi o altri redditi, resta imponibile; se ripara una perdita patrimoniale autonoma, non concorre invece alla formazione del reddito.