Il diniego di accesso alla giustizia riparativa è impugnabile con la sentenza, per ogni reato (Cass. pen. SU 5166/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 5166 del 2026 (ud. 30 ottobre 2025, R.G.N. 4108/2025) — Presidente Andrea Montagni, Relatore Irene Scordamaglia.
Il principio di diritto
“Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.”
Il fatto
Un imputato per atti persecutori — reato procedibile a querela rimettibile — aveva chiesto alla Corte d’appello di Roma, tramite procuratore speciale, l’invio a un Centro per la giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p. La Corte territoriale confermava la condanna senza motivare il rigetto di quella richiesta, di cui si dava conto solo nel dispositivo letto in udienza. L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo il silenzio della Corte e l’assenza di motivazione. La Quinta Sezione penale, rilevato un contrasto sull’impugnabilità del diniego, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
La motivazione
Sul tema si erano formati tre orientamenti: il primo negava ogni impugnabilità, qualificando il provvedimento come non giurisdizionale; il secondo l’ammetteva solo per i reati procedibili a querela rimettibile, per i quali l’esito riparativo può estinguere il reato mediante remissione tacita (art. 152, comma 3, n. 2, c.p.); il terzo la riconosceva in via generale. Le Sezioni Unite confermano il terzo orientamento.
La chiave della decisione è una distinzione. Il programma di giustizia riparativa è attività extraprocessuale, priva di carattere giurisdizionale, che si svolge fuori dal processo penale e non incide sull’accertamento della responsabilità (in linea con Corte costituzionale n. 128 del 2025). Diversa è la decisione con cui l’autorità giudiziaria autorizza o nega l’accesso: adottata con ordinanza motivata e previo contraddittorio ex art. 129-bis c.p.p., ha natura giurisdizionale. Da qui la sua impugnabilità, pur in assenza di una previsione espressa, unitamente alla sentenza che chiude il grado (art. 586 c.p.p.), quindi con appello o con ricorso per cassazione. L’impugnabilità prescinde dal regime di procedibilità, perché l’esito riparativo produce comunque effetti giuridicamente rilevanti: o l’estinzione del reato, o una determinazione più favorevole del trattamento sanzionatorio (artt. 133, secondo comma, n. 3, 62 n. 6 e 163, quarto comma, c.p.). Resta escluso il ricorso avverso il decreto del pubblico ministero in fase di indagini, riproponibile nella fase successiva, e occorre un interesse concreto e attuale ex art. 568, comma 4, c.p.p. Applicando il principio, la Corte accoglie il ricorso: il diniego privo di motivazione viola l’art. 125, comma 3, c.p.p.
Implicazioni pratiche
Il diniego di accesso alla giustizia riparativa non è più un atto insindacabile. La difesa può contestarlo impugnando la sentenza — in appello o in cassazione — per qualunque reato, deducendo sia la violazione di legge (motivazione assente o apparente, mancato rispetto dei parametri dell’art. 129-bis) sia il vizio di motivazione. Il giudice di merito è tenuto a motivare il rigetto sui due criteri di legge: l’utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato e l’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Chi impugna deve allegare l’interesse concreto: non basta il richiamo generico all’istituto, occorre indicarne l’incidenza potenziale sulla procedibilità o sul trattamento sanzionatorio. In caso di accoglimento, l’annullamento è totale se l’esito riparativo può estinguere il reato, limitato al trattamento sanzionatorio negli altri casi. Esito: ricorso accolto, annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
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