Modelli DM 10 prova piena retribuzioni nel reato omesso versamento (Cass. pen. Sez. VII n. 22302 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10 formati secondo il sistema informatico UNIEMENS possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni. Si tratta di dichiarazioni generate dal sistema informatico dell’INPS ma formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Il giudice di legittimità non può essere investito di una valutazione alternativa delle fonti probatorie, né di censure sul diniego delle attenuanti generiche, sulla mancata sospensione condizionale e sulla sostituzione della pena, quando la motivazione del giudice di merito sia sorretta da considerazioni razionali. La pluralità delle omissioni contributive, anche successive ai fatti di causa, giustifica una prognosi sfavorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Bari alla pena di due mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per fatti commessi in Bari in relazione alle mensilità comprese tra febbraio e dicembre 2017. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 gennaio 2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge sul giudizio di colpevolezza, nonché la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, della sostituzione della pena, delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha prospettato una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito. Questi ultimi, richiamando gli esiti dell’accertamento svolto dall’INPS, hanno fatto buon governo del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781).
Secondo tale principio, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni. Si tratta di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento delle istanze difensive, la pluralità delle omissioni contributive, verificatesi anche dopo i fatti di causa. Tale elemento giustifica una prognosi sfavorevole circa l’astensione dell’imputata dalla commissione di ulteriori reati.
Rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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