Resistenza a pubblico ufficiale: il passeggero non concorre senza contributo causale (Cass. pen. Sez. VI n. 25343 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorso morale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un’autovettura che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, tiene una condotta di guida pericolosa non può prescindere dall’accertamento, in base a una valutazione complessiva dell’intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l’altrui proposito criminoso, ovvero ad aggravarne gli effetti. Non è sufficiente la mera assistenza inerte alla condotta illecita del correo. La mera presenza del passeggero a bordo dell’auto, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale e improvvisa del conducente, non integra il concorso nel reato di resistenza, né una intesa improvvisa che rafforzi il proposito criminoso, restando la condotta ai limiti della connivenza non punibile.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputato dall’imputazione di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., contestato come commesso in concorso con il conducente dell’auto, giudicato separatamente.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 110 e 337 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del contributo concorsuale, per non essere stata indicata la valenza causale della condotta rispetto alla fuga del conducente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il difetto di motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la questione della responsabilità, a titolo di concorso nel reato di resistenza, del passeggero dell’auto il cui conducente, all’alt intimato dalla polizia, si era dato a precipitosa fuga mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e degli inseguitori.
Sul piano della qualificazione giuridica, il Collegio richiama il risalente orientamento secondo cui, in materia di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché risponde del reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt, si dia alla fuga ad altissima velocità ponendo in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. VI n. 31716 del 2003, Laraspata).
Quanto al concorso morale, la Corte richiama la giurisprudenza più recente (Sez. VI n. 530 del 2025, PG c/ Golubovic), secondo cui il contributo del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche, ma ciò non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni unite (Sez. Un. n. 45276 del 2003, Andreotti), che hanno chiarito come l’atipicità della condotta concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen. non possa confondersi con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi. Ne deriva che la possibilità di rispondere a titolo di concorso morale non può prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un contributo e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.
La Corte afferma così che la mera presenza del passeggero a bordo dell’auto, in mancanza della prova di un previo accordo, non è idonea ad integrare il concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente, né una intesa improvvisa che rafforzi e consolidi il proposito criminoso dell’agente. Conseguentemente, non ravvisandosi contributo concorsuale, il ricorrente deve essere assolto per non aver commesso il fatto, restando assorbita la doglianza sulla recidiva.
Infine, risultando l’imputato in stato di misura cautelare degli arresti domiciliari per la medesima causa, la Corte, letti gli artt. 300 e 624 bis cod. proc. pen., ne ha dichiarato la perdita di efficacia.
Nota della Redazione
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