Ordine di demolizione doveroso e sindacato del giudice esecuzione sul condono (Cass. pen. Sez. III n. 25344 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, ha carattere doveroso e vincolato e non è subordinato ad alcuna valutazione discrezionale di pubblico interesse. Esso incide sulla res abusiva che sia ancora tale, senza che assuma rilievo la posizione di terzi non responsabili dell’abuso. In fase esecutiva l’ordine è suscettibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività. Il giudice dell’esecuzione è titolare del potere-dovere di verificare la legittimità del titolo sanante, accertando la sussistenza effettiva dei presupposti di fatto e di diritto dai quali dipende l’estinzione del reato, senza che rilevi la dedotta cristallizzazione del condono per effetto dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Due ricorrenti erano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile nel 1998 dal Pretore di Napoli per abusi edilizi, con il correlativo ordine di demolizione. Il pubblico ministero aveva emesso ingiunzione a demolire. Gli interessati hanno adito il giudice dell’esecuzione chiedendo la nullità e, in subordine, la revoca o la sospensione dell’ingiunzione, invocando concessioni in sanatoria rilasciate nel 2012 e nel 2015.

Il tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta con ordinanza del 28 ottobre 2025. Avverso tale provvedimento i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e sostenendo che il giudice avrebbe esorbitato dai propri poteri a fronte di titoli sananti ormai definitivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, che impone al giudice di ordinare la demolizione delle opere abusive “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. L’ordine nasce dal reato ex art. 44 e si fonda sull’accertamento penale dell’abusività. Le garanzie procedimentali si esauriscono nel processo, dove il responsabile è stato posto in condizione di difendersi nel pieno contraddittorio.

Da qui il carattere doveroso e tendenzialmente operativo della misura, che non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non necessita di valutazioni discrezionali, anche quando intervenga a distanza di tempo e il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso. Il potere demolitorio è vincolato tanto in sede amministrativa quanto in sede penale.

Le uniche ipotesi ostative alla demolizione — il condono e il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 — sono sottratte a ogni libera valutazione del giudice e affidate all’ente competente mediante discrezionalità tecnica. In fase esecutiva l’ordine può essere revocato solo se assolutamente incompatibile con atti amministrativi che abbiano sanato l’abusività, o sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, un provvedimento in insanabile contrasto in breve tempo; non basta la mera pendenza di una procedura.

Quanto alla tesi della cristallizzazione del titolo sanante, la Corte la ritiene eccentrica rispetto alla giurisprudenza consolidata. Il giudice penale è titolare del potere-dovere di valutare il titolo abilitativo, verificando i presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato, secondo i principi già affermati in materia di condono edilizio. Tale controllo si estende anche alla fase esecutiva, non emergendo ragioni differenziali. Le verifiche non implicano la disapplicazione dei titoli amministrativi, ma un più ampio giudizio sulla sussistenza dei requisiti di legge.

Ne segue l’inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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