Periculum in mora e condebitori solidali: valutazione individuale nel sequestro conservativo (Cass. pen. Sez. 5 n. 8237 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro conservativo, il periculum in mora si specifica in due evenienze alternative: la mancanza delle garanzie patrimoniali del credito, ossia l’attuale insufficienza del patrimonio dell’imputato a soddisfare l’obbligazione risarcitoria, ovvero la loro dispersione tramite condotte idonee a determinarne il depauperamento. La ricorrenza anche di uno solo di tali presupposti è sufficiente a giustificare la misura. In presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido dell’obbligazione risarcitoria, il periculum in mora va valutato esclusivamente in relazione ai singoli soggetti contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro, non anche in relazione ai patrimoni degli altri condebitori solidali. La motivazione che non verifichi specificamente, per il singolo soggetto, la sussistenza dell’uno o dell’altro presupposto risulta apparente e integra violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Pordenone, quale giudice del riesame, aveva confermato il sequestro conservativo disposto su beni riferibili a due imputati del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 48 e 479 cod. pen., a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come richiesto dalle parti civili costituite.
Avverso tale ordinanza i due imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentavano, sotto il profilo della violazione dell’art. 316 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’omessa valutazione specifica del periculum in mora in relazione alla posizione di uno degli indagati, nonché l’illogicità del percorso argomentativo che faceva discendere l’incapienza del patrimonio personale dalla situazione debitoria di una società di capitali facente capo alla coppia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che il ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nozione che ricomprende anche quei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.
Ha inoltre ribadito che l’adozione del sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen. esige l’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 51660 del 2014, la Corte ha precisato che il pericolo si specifica in due evenienze alternative: la mancanza attuale delle garanzie patrimoniali (insufficienza del patrimonio a soddisfare l’obbligazione) ovvero la loro dispersione (condotte di depauperamento di un patrimonio allo stato capiente).
Decisivo è poi il principio, già affermato da Sez. 5, n. 23603 del 2024, secondo cui, in presenza di più debitori solidali, spettando al creditore la libera scelta del condebitore contro cui agire, il periculum in mora va valutato solo in relazione al singolo soggetto colpito dal sequestro, non anche rispetto ai patrimoni degli altri condebitori.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto generiche le censure relative alla posizione di uno degli imputati, per la quale non era stata contestata la dispersione delle garanzie tramite la cessione, rivelatasi simulata, del credito costituente l’unico cespite aggredibile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tale posizione.
Fondate sono invece risultate le doglianze dell’altro imputato: essendo configurabile nei suoi confronti solo il presupposto della mancanza delle garanzie patrimoniali, l’ordinanza impugnata non aveva specificamente valutato la disponibilità di altri beni sui quali le parti civili avrebbero potuto far valere le loro ragioni. Tale vuoto argomentativo, ricadendo su un tema decisivo, ha integrato la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., imponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente a tale posizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 316 c.p.p. – Presupposti ed effetti del provvedimento
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione