Responsabile del procedimento e sanzione per mancato deposito dei conti giudiziali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 331 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le memorie con cui gli agenti contabili e i responsabili dei procedimenti deducono motivi di ingiustizia delle sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice monocratico e ne chiedono la revoca, ancorché non formalmente intestate come opposizione, valgono quali atti di opposizione ex art. 142 C.G.C. e introducono la fase collegiale. La sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, C.G.C. è irrogata al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2, C.G.C., il quale è tenuto a espletare la verifica amministrativa, parificare il conto e depositarlo presso la sezione giurisdizionale. Il decorso inutilmente del termine assegnato dal giudice monocratico integra i presupposti di legge della sanzione, che può essere ridotta per equità quando concorrano circostanze organizzative obiettive, ma non esclusa per il solo successivo adempimento. L’avvenuta resa dei conti all’amministrazione nel termine assegnato esclude la sanzione a carico dell’agente contabile.

Il Fatto

Con decreto n. 1/2025 il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale accolse il ricorso per resa di conto della Procura regionale, ordinando all’agente contabile e al Comune di depositare i conti giudiziali relativi alle partecipazioni sociali detenute dall’ente, per gli anni dal 2014 in poi, entro novanta giorni, con ulteriori sessanta per il deposito munito di parifica.

Non risultando il deposito presso la Sezione, con decreto n. 44/2025 il giudice monocratico dispose l’acquisizione d’ufficio dei conti e irrogò la sanzione di € 1.000,00 alla responsabile dell’area ragioneria, nonché la medesima sanzione all’agente contabile con addebito delle spese di compilazione. Avverso tale decreto il sindaco e la responsabile hanno prodotto memorie chiedendo la revoca, mentre il Comune ha rappresentato l’avvenuta resa dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione degli atti introduttivi. Le memorie, pur non intestate come opposizione, nella sostanza contestano l’ingiustizia delle sanzioni e ne chiedono la revoca: esse vanno dunque ritenute opposizioni al decreto, idonee a radicare la fase decisionale davanti al Collegio. Il giudice monocratico, del resto, aveva correttamente chiuso il giudizio di resa di conto e rimesso alla competenza funzionale del Collegio ogni valutazione sulle sanzioni.

Nel merito, richiamando l’art. 141, comma 7, C.G.C., la Corte ricorda che, se l’agente contabile ha presentato il conto all’amministrazione e questa non lo ha trasmesso e depositato, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione del comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2, C.G.C.. Questi è il soggetto che, espletata la verifica contabile, parifica il conto e lo deposita, con la relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione territorialmente competente.

Quanto all’opposizione dell’agente contabile, essa è accolta. Il sindaco aveva prodotto i conti giudiziali all’ente entro i termini fissati dal decreto n. 1/2025, per l’anno 2024 e per gli anni restanti; la sanzione era stata irrogata soltanto perché non risultava pervenuta alla Sezione la nota di comunicazione dell’adempimento. Accertato il regolare adempimento, la pena pecuniaria è revocata.

L’opposizione della responsabile dell’area ragioneria è invece rigettata. Il Collegio esamina la riorganizzazione dei servizi introdotta con provvedimento dirigenziale del marzo 2025, che avrebbe attribuito le competenze di parifica al dirigente dell’area partecipate. Tale assetto non rileva nel caso concreto: tutte le disposizioni di trasmissione dei conti all’area ragioneria sono antecedenti a quel provvedimento, e solo nel luglio 2025 il visto di regolarità contabile è stato trasmesso. Prima, e prescindendo dall’attuazione del nuovo assetto, spettava alla responsabile dell’area ragioneria curare la parifica e la trasmissione dei conti nei termini. La sanzione risponde dunque ai presupposti di legge, che prevedono il mancato rispetto dei termini, e non emergono ragioni di assoluta impossibilità ad adempiere.

Il Collegio riconosce tuttavia che la relazione dell’ente documenta il concorso di circostanze obiettive: il procedimento di riorganizzazione dei servizi comunali e il mutamento del sistema informatico interno. Per equità la sanzione è ridotta del cinquanta per cento, determinata in € 500,00. Le spese del giudizio sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *