Conto giudiziale delle partecipazioni societarie: criteri di redazione e irregolarità senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 120 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di azioni e partecipazioni societarie non può limitarsi alla rappresentazione materiale dei titoli, ma deve dare conto della gestione affidata all’agente contabile. Il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, essere corredato da una relazione sulla gestione che illustri anche le direttive impartite alle società partecipate e ai soggetti delegati a rappresentare l’Ente nelle assemblee, ed esporre i valori aggiornati delle azioni. Per le società controllate o partecipate il valore va determinato secondo il metodo del patrimonio netto; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli. Il conto redatto in senso difforme è irregolare, senza che ciò comporti di per sé addebito a carico del consegnatario.
Il Fatto
Il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2024, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., rilevando una serie di irregolarità. Il conto era stato sottoscritto dal Sindaco quale consegnatario e parificato dal responsabile del servizio finanziario.
L’istruttoria contestava l’omessa stesura di una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario e l’omessa resa della relazione annuale sulle variazioni delle partecipazioni. Contestava inoltre l’esposizione del valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale, anziché secondo il patrimonio netto, e la mancata corrispondenza tra l’elenco indicato nel conto e quello completo delle partecipazioni detenute dall’Ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’agente contabile consegnatario di azioni, che non è di mera detenzione ma di gestione: egli rappresenta l’Ente nelle assemblee ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non solo materiale. Da ciò la Sezione fa derivare il contenuto necessario del conto, che deve comprendere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, l’indicazione dei motivi delle variazioni e, appunto, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile formatasi sul punto, che ha progressivamente superato il criterio del valore nominale, ritenuto per la sua staticità non indicativo del reale valore della partecipazione in presenza di variazioni del patrimonio netto. Viene valorizzato il principio contabile 6.1.3 di cui all’Allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto l’adozione del metodo patrimoniale consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’Ente.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 7390 del 6 febbraio 2007, secondo cui il sindacato sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Viene però precisato il confine della responsabilità: l’agente contabile risponde delle operazioni esecutivo-custodiali e di quelle poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, la cui valutazione è demandata al giudizio di responsabilità.
Ne deriva il duplice criterio di valorizzazione affermato dalla Sezione: metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate; costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli per le partecipazioni inferiori al 20 per cento. Il Collegio, in applicazione di tali principi, dichiara irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni per l’esercizio 2024. Nulla per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.