Danno da incauta esecuzione sempre nel giudizio sul titolo (Cass. civ. Sez. 3 n. 10277 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, c.p.c. per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un’esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non siano maturate preclusioni di natura processuale. Solo in caso di impossibilità di fatto o di diritto di articolare la domanda in tale sede, è consentito proporla al giudice dell’opposizione all’esecuzione e, ove anche ciò sia impossibile, in un giudizio autonomo. La responsabilità processuale aggravata, anche per le condotte di incauta trascrizione di pignoramento o di sequestro conservativo, è regolata in via esclusiva dall’art. 96 c.p.c., senza concorso con la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Il Fatto
La società ricorrente convenne in giudizio la controparte per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di plurime condotte processuali illecite: l’ottenimento di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con omissione di informazioni, la trascrizione di un pignoramento immobiliare e la mancata cancellazione nonostante la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nonché la richiesta e l’ottenimento di un sequestro conservativo su un terreno senza rappresentare l’esistenza di altra garanzia. Il Tribunale rigettò la domanda nel merito. La Corte d’appello, rilevata d’ufficio la questione, dichiarò tali pretese inammissibili, ritenendo che la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta, per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di cognizione nel corso del quale erano state tenute le condotte causali del danno. Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel confermare l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 sul primo motivo, ha ribadito il principio per cui la domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione deve essere proposta, di regola, nel giudizio di cognizione volto alla formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo. Tale giudizio è competente in via esclusiva, poiché è quello in cui la condotta temeraria o imprudente è stata tenuta; l’azione autonoma è ammessa solo ove sia dimostrata l’impossibilità di fatto o di diritto di agire all’interno di quel processo, o, in subordine, nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
Quanto al danno da illegittima trascrizione del pignoramento, la Corte ha ritenuto irrilevante che la società ricorrente avesse avuto contezza del pregiudizio solo a seguito della comunicazione del promissario acquirente di voler risolvere il preliminare di vendita, successiva all’estinzione del procedimento esecutivo. Il giudice di merito aveva correttamente accertato che, al momento in cui il danno si era manifestato, il giudizio di cognizione preordinato alla definitività del titolo era ancora pendente e non vi erano preclusioni processuali per far valere la pretesa risarcitoria. La circostanza che l’incidente di esecuzione si fosse concluso non impediva l’esercizio dell’azione nel processo di merito.
Con riferimento al danno da trascrizione del sequestro conservativo, la Corte ha osservato che anche questa condotta atteneva alla cautela del medesimo credito oggetto del giudizio di cognizione. Il procedimento cautelare, ancorché definito con la revoca del sequestro, era strumentale rispetto al giudizio di merito concernente il credito garantito: pertanto, anche per tale comportamento, la ricorrente ben avrebbe potuto esercitare la propria pretesa risarcitoria nel giudizio di cognizione, ancora pendente e privo di preclusioni quando il danno si era manifestato.
La Corte ha infine disatteso anche la doglianza relativa alla possibilità di proporre un’azione unitaria per una pluralità di illeciti processuali. L’esame del comportamento processualmente temerario deve essere necessariamente condotto contestualmente all’esame nel merito della domanda asseritamente abusiva. Nel caso concreto, entrambi i comportamenti contestati avrebbero potuto essere dedotti nel medesimo giudizio definito con la sentenza n. 281/2014; la doglianza è risultata oltre che infondata, anche caratterizzata da carenza di interesse. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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