Correzione dell’epigrafe errata e legittimazione del difensore leso (Cass. civ. Sez. III n. 7531 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che sia stato indicato in epigrafe come assistente di parti che in realtà non ha difeso è titolare di un interesse proprio, distinto da quello del cliente, che lo legittima a proporre in via autonoma l’istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. e dell’art. 288 cod. proc. civ.. Tale interesse si identifica nella necessità di prevenire contestazioni di responsabilità professionale derivanti dall’erronea attribuzione di un mandato mai conferito. La correzione è ammessa quando l’esame diretto degli atti processuali dimostri la divergenza tra quanto risultante dai sistemi informatici di cancelleria e il contenuto reale dell’atto di parte. Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente esclusione della pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Un avvocato, difendendosi da sé, propone istanza di correzione di un’ordinanza della Suprema Corte con cui era stata definita una precedente controversia. L’errore materiale denunciato riguarda l’epigrafe di quel provvedimento, nella quale il ricorrente risultava indicato come difensore di ventuno soggetti, di cui venti in unione con altro collega e uno solo in via esclusiva.
L’istante deduce di avere in realtà assunto la difesa del solo soggetto assistito in via esclusiva, e non anche degli altri venti. Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione. Rileva che l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione, poiché lamenta di essere stato indicato quale difensore di parti che non assisteva. Si tratta di un interesse suo e non del cliente, finalizzato ad esempio a evitare contestazioni di responsabilità professionale, che lo abilita autonomamente all’iniziativa.
Nel merito il ricorso è dichiarato fondato. Il Collegio osserva che, sebbene il sistema informatico della cancelleria rappresenti i ricorrenti del giudizio definito come difesi da due avvocati, l’esame diretto degli atti evidenzia una situazione diversa. Il ricorso introduttivo di quel procedimento, datato 19 luglio 2021 e composto di 37 pagine, reca infatti una chiara indicazione della difesa unitaria da parte di un solo professionista.
Prevale quindi la realtà processuale risultante dall’atto rispetto alla rappresentazione automatizzata dei registri informatici. L’ordinanza precedente viene conseguentemente corretta nella parte in cui elencava entrambi i difensori, sostituendo la formula originaria con quella che riflette l’effettivo conferimento del mandato, con la sola eccezione del soggetto assistito in via esclusiva.
La Corte dispone inoltre il mandato alla cancelleria di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, da sottoscrivere digitalmente e inserire nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.. Infine esclude la pronuncia sulle spese, qualificando il procedimento di correzione come amministrativo e non giurisdizionale, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
Nota della Redazione
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