Lavori in area marina protetta: ordine sindacale non esclude il sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 31901 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati paesaggistici e ambientali, l’ordine sindacale che impone il ripristino delle condizioni di sicurezza non esclude la configurabilità del reato quando l’intervento sia realizzato con modalità esorbitanti rispetto a quanto ordinato. Il giudice della cautela, nel valutare i presupposti del sequestro preventivo, non è vincolato all’esistenza del provvedimento amministrativo, ma accerta le concrete modalità di esecuzione delle opere. La censura che si limiti a contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta proposta avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo di un’area ricadente nell’Area marina protetta di Isola Capo Rizzuto. I ricorrenti, proprietaria delle aree e committente dei lavori, avevano dedotto di aver realizzato solo un sentiero di cantiere per il trasporto dei massi destinati a proteggere il versante dalla frana, senza alcun nuovo accesso al mare.

A sostegno della propria posizione, i ricorrenti richiamavano l’ordinanza sindacale n. 161 del 10 maggio 2024, con cui era stato ordinato di provvedere senza indugio al ripristino delle condizioni di sicurezza mediante opere provvisionali e adeguate segnalazioni. Propongono quindi ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi manifestamente infondati. I giudici della cautela hanno accertato che i ricorrenti hanno effettuato lavori di sbancamento e livellamento del terreno, realizzando un nuovo accesso al mare lungo un pendio ricadente nell’area protetta. La verifica sul posto da parte dei militari della Guardia costiera ha confermato la presenza di massi di ingente dimensione, posizionati per realizzare muri di sostegno che riprofilavano e rimodellavano la costa.

Tale intervento era stato espressamente proibito dall’Ente gestore dell’Area Marina Protetta della Regione Calabria, con conseguente adozione del sequestro dell’area per impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, in spregio dei vincoli paesaggistici. La Corte ribadisce che il provvedimento cautelare trova fondamento nell’esigenza di impedire la permanenza delle conseguenze dannose della condotta illecita.

La censura difensiva, che invoca la necessità di eseguire le opere di contenimento in adempimento dell’ordinanza sindacale, non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Questa attiene, invece, alle modalità illecite ed esorbitanti di realizzazione dell’intervento rispetto a quanto disposto dal provvedimento amministrativo. La doglianza si risolve pertanto in una mera contestazione fattuale e alternativa, non ammissibile in sede di legittimità.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nel determinare l’importo, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rileva che i ricorsi sono stati presentati versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *