Inammissibilità per conversione dell’appello in ricorso e prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 34592 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione proposta con atto di appello avverso una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è qualificata come ricorso per cassazione e resta soggetta ai limiti di deducibilità propri di tale mezzo. È inammissibile il motivo che, nella sostanza, solleciti un nuovo procedimento di valutazione dei fatti, non consentito dall’art. 606 cod. proc. pen., fuori dai casi della lett. d) e della macroscopica rilevanza dei vizi di motivazione di cui alla lett. e). La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o illogicità. La declaratoria di inammissibilità impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale, con la conseguenza che il decorso del termine di prescrizione successivo alla pronuncia resta irrilevante.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato due imputati alla pena dell’ammenda per il reato di illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ascritto rispettivamente al titolare della società esecutrice dei lavori e al committente delle opere. La vicenda riguardava la movimentazione di materiale in un’area diversa dal cantiere, accertata in occasione di un verbale di sequestro.
Avverso quella sentenza gli imputati proponevano appello. La Corte di appello di Salerno, ritenuta l’inappellabilità della condanna alla sola pena pecuniaria, qualificava l’atto come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte suprema. L’impugnazione articolava sei motivi comuni, dalla qualificazione del materiale alla richiesta di riduzione della pena, fino alla dedotta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo preliminare di carattere processuale. L’atto era stato proposto come appello, ma sia nel petitum sia nella formulazione dei motivi esso si risolveva in una richiesta di nuovo giudizio di merito. Tale impostazione compromette integralmente l’ammissibilità delle censure che postulano una rivalutazione del compendio probatorio.
Su questa base il terzo motivo, relativo all’omessa considerazione delle risultanze istruttorie favorevoli e della consulenza tecnica di parte, è dichiarato non consentito. L’art. 606 cod. proc. pen. ammette la deduzione solo entro le stringenti limitazioni della lett. d) o nei casi di macroscopica rilevanza dei vizi di motivazione di cui alla lett. e), nella specie non addotti.
Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile. La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nella specie senza arbitrio né ragionamento illogico, come confermato dai precedenti richiamati, tra cui Sez. V n. 5582 del 2013 e Sez. I n. 24213 del 2013.
Il primo e il secondo motivo sono reputati generici. Quanto alla qualificazione del materiale come sottoprodotto o materia prima destinata al riutilizzo, la difesa non si confronta con la motivazione del tribunale, che aveva valorizzato la movimentazione dell’area in luogo diverso dal cantiere e la carenza dei requisiti di protezione della salute, dell’ambiente e del Piano di utilizzo; i DDT richiamati non risultano allegati all’atto. Del pari generica è la tesi dell’occasionalità della condotta, a fronte di un quantitativo movimentato non trascurabile indicato nella contestazione.
Anche il quarto motivo, sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico rispetto alla motivazione che aveva valorizzato il dato quantitativo dei rifiuti, l’impatto ambientale e, per uno degli imputati, l’esistenza di precedenti per reati ambientali. Il sesto motivo, sulla prescrizione, è respinto: le sospensioni del termine disposte in esito a rinvii di udienza complessivamente pari a 427 giorni escludono la maturazione del termine alla data della sentenza di primo grado, mentre l’ulteriore decorso del tempo è irrilevante per l’inammissibilità e la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, secondo i precedenti delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 e n. 32 del 2000.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ciascuno, al versamento equitativo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.