Responsabilità dell’agente della riscossione per mancata costituzione nel giudizio tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 261 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione chiamato in causa nel giudizio tributario promosso dal contribuente è tenuto a costituirsi per provare la regolare notifica delle cartelle e dell’avviso di intimazione. La mancata costituzione e la mancata impugnazione della sentenza sfavorevole, lasciata passare in giudicato, integrano colpa grave e cagionano un danno erariale da mancata entrata, pari al credito tributario divenuto inesigibile. La responsabilità non è integrale ove la condotta omissiva dell’Agenzia delle Entrate abbia concorso alla produzione del danno, con conseguente riduzione della somma imputabile in proporzione all’incidenza causale. Le norme che limitano la responsabilità dell’agente alle sole ipotesi dolose, di natura sostanziale, non si applicano ai procedimenti anteriori alla loro entrata in vigore.
Il Fatto
Su segnalazione dell’Ufficio Legale dell’Agenzia delle Entrate, il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio l’agente della riscossione per un presunto danno erariale indiretto. La vicenda origina da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato un avviso di intimazione di pagamento e dichiarato inesigibile il credito tributario sottostante, con un importo non più recuperabile di € 11.499,24, ripartito tra Stato, Regione Siciliana e Comune.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Secondo la Procura, il danno deriva dall’inerzia dell’agente della riscossione, che chiamato in causa non si è costituito e non ha fornito la prova della notifica degli atti, rendendo impossibile dimostrare l’interruzione della prescrizione. L’Agenzia delle Entrate ha messo in mora il successore per il rimborso della somma non più recuperata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una precisazione soggettiva. L’agente convenuto è successore a titolo universale della società regionale di riscossione, soggetto giuridico distinto dall’Agenzia delle Entrate; la condotta contestata è quella omissiva del precedente agente. La distinzione rileva perché il rapporto tra i due enti, connessi ma dotati di autonomia patrimoniale, ammette un’obbligazione giuridicamente rilevante tra gli stessi.
Sul piano della condotta, la Corte è netta. L’agente, chiamato in causa dal contribuente, avrebbe dovuto costituirsi per provare la notifica, nei termini, dell’avviso e delle cartelle che ne costituivano il presupposto. Con grave ed ingiustificabile negligenza non si è costituito né ha impugnato la sentenza tributaria. Non regge la tesi della mancata comunicazione della data dell’udienza o della sentenza sfavorevole: l’agente aveva semplicemente ignorato la vocatio in ius e lasciato passare in giudicato la soccombenza.
Priva di rilievo è la copia dell’avviso di ricevimento prodotta in questa sede: la firma è illeggibile e non risulta alcun riferimento alla persona che avrebbe ricevuto la raccomandata. Anche ove la notifica fosse regolare, sarebbe ancor più grave la mancata costituzione, che avrebbe evitato la perdita del credito. Non convince nemmeno l’eccezione di incapienza patrimoniale, desunta dagli accessi all’Anagrafe Tributaria: il patrimonio è soggetto a variazioni nel tempo e l’art. 2740 c.c. estende l’obbligo ai beni presenti e futuri. La somma non è irrilevante, e sarebbe stato opportuno costituirsi quantomeno per interrompere la prescrizione.
La Corte respinge l’applicazione delle norme che limitano la responsabilità dell’agente alle sole ipotesi dolose per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024: avendo natura sostanziale ed essendo entrate in vigore l’8 agosto 2024, non possono applicarsi ai procedimenti conclusi prima di tale data. Il Collegio richiama inoltre l’art. 76 del d.l. n. 73/2021 e la clausola di manleva regionale, escludendo che dalla stessa possa derivare l’estinzione dell’obbligazione per confusione.
Da ultimo, la Corte riconosce che nella produzione del danno sono intervenute circostanze non imputabili all’agente. L’Agenzia delle Entrate, pur estranea alla riscossione coattiva, avrebbe dovuto tenere una condotta collaborativa, coinvolgendo l’agente della riscossione. La sua condotta ha inciso sul danno nella misura del 30%. Il danno imputabile è quindi quantificato in € 8.049,48, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia liquidate in € 231,57.
Nota della Redazione
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