Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 9 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l’avvenuta erogazione delle somme reclamate non esime il giudice dalla regolazione delle spese di giudizio. Ai fini della soccombenza, anche solo virtuale, rileva la condotta processuale delle parti: l’Istituto che abbia attivato il procedimento di liquidazione solo dopo l’instaurazione del giudizio non può invocare l’inerzia delle ricorrenti nella trasmissione delle coordinate bancarie, poiché nei procedimenti di spesa pubblica il dato bancario assume rilievo solo con la liquidazione. La pretesa articolata mediante moltiplicazione della quota mensile per il solo arco del quinquennio prescrizionale è interpretata, secondo il petitum sostanziale, come limitata ai ratei non prescritti, con esclusione di ogni soccombenza delle ricorrenti.

Il Fatto

Le ricorrenti, eredi di una titolare di pensione di reversibilità, hanno adito la Sezione giurisdizionale per il riconoscimento dei ratei arretrati dell’assegno per il nucleo familiare, con decorrenza indicata dalla domanda amministrativa. Prima del giudizio si erano rivolte al Comitato di Vigilanza INPS, senza ottenere risposta.

Costituitosi l’Istituto, questo ha allegato il cedolino di liquidazione degli emolumenti e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. A fondamento della compensazione ha addotto la mancata comunicazione delle coordinate bancarie e la pretesa soccombenza delle ricorrenti sul limite prescrizionale della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rileva anzitutto che l’Istituto ha versato alle ricorrenti le somme reclamate e che entrambe le parti hanno concordato sull’avvenuta cessazione della materia del contendere. Ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio, che tuttavia non esime dalla regolazione delle spese.

La tesi dell’INPS sulla compensazione non è condivisibile. Dagli atti risulta che l’Istituto ha avviato il procedimento di liquidazione degli arretrati solo dopo l’instaurazione del giudizio: la richiesta delle coordinate bancarie è stata formulata nelle vie brevi e le ricorrenti vi hanno dato riscontro con pec del 13/1/2025, mentre il provvedimento di liquidazione è datato 5/2/2025. Il preteso difetto di diligenza delle ricorrenti non può dunque fondare la compensazione.

Il Giudice valorizza un argomento sistematico: diversamente da quanto accade nei rapporti commerciali, nei procedimenti di spesa pubblica il dato bancario rileva solo con la liquidazione, per l’ordinazione e il pagamento. L’onere di collaborazione non può quindi essere anticipato rispetto al momento in cui l’amministrazione attiva concretamente il procedimento.

Quanto alla dedotta soccombenza parziale, il Giudice ricostruisce il petitum sostanziale. Le conclusioni, pur onnicomprensive nella formulazione, precisano il limite della prescrizione quinquennale e quantificano la pretesa in euro 3.174,60, ottenuti moltiplicando la quota mensile di euro 52,91. Poiché il rapporto tra la somma richiesta e la quota mensile, diviso per dodici, corrisponde a cinque anni, la domanda è inequivocamente contenuta entro il quinquennio a ritroso dalla presentazione della domanda. In questi limiti, con gli interessi, la prestazione è stata riconosciuta dall’Istituto.

Esclusa ogni soccombenza delle ricorrenti, il Giudice liquida le spese di giudizio in loro favore, ponendole a carico dell’INPS e distraendole in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *