Danno da assenteismo fraudolento contestabile ai militari senza condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 132 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 si applica anche al personale militare: l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 mantiene fermi gli ordinamenti speciali ma non esclude la responsabilità amministrativo-contabile per le ipotesi di danno da falsa attestazione della presenza in servizio, e il rinvio operato dall’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) conferma la vigenza della disciplina generale in materia di responsabilità erariale per tale categoria di dipendenti. Il giudizio di responsabilità amministrativa è autonomo rispetto a quello penale, sicché il giudice contabile può porre a fondamento della decisione, con valutazione libera nel contraddittorio delle parti, anche prove raccolte in sede penale, ivi comprese le prove atipiche, senza che rilevi l’intervenuta prescrizione del reato. La redazione e sottoscrizione di statini di servizio attestanti falsamente la presenza è condotta integrante la fattispecie di cui alla citata disposizione, che richiede la condotta dolosa del dipendente, configurabile in re ipsa per la consapevolezza della falsità e l’assenza di autorizzazione, e non necessita di una sentenza penale irrevocabile di condanna per la configurazione del danno all’immagine.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio un ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso il contingente nazionale in Kuwait, contestandogli di aver percepito emolumenti per un periodo di 31 giorni (dal 15 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017) in cui, pur avendo attestato falsamente la propria presenza in servizio, si trovava in Italia. La condotta era emersa all’esito di un procedimento penale militare conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma con accertamento in fatto della penale responsabilità. La Procura contabile agiva quindi per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in primo luogo l’eccezione di inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 al personale militare. Osserva il collegio che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 mira a mantenere ferma la disciplina del rapporto di lavoro dei militari dettata dalle norme speciali, ma non incide sulla configurabilità in capo a costoro della responsabilità per danno erariale. In ogni caso, la questione è superata dal rinvio operato dal codice dell’ordinamento militare, che espressamente fa salva per il personale militare la disciplina vigente per i dipendenti pubblici in materia di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.
Quanto al valore dei risultati del giudizio penale, la Corte richiama il principio della atipicità dei mezzi di prova nel giudizio contabile, che consente di acquisire e valutare liberamente atti formati in sede penale, comprese sentenze non irrevocabili e prove cosiddette atipiche, fermo il contraddittorio tra le parti. La sentenza di prescrizione non preclude quindi l’accertamento autonomo dei fatti da parte del giudice contabile, pure valorizzando l’ampia piattaforma istruttoria del processo penale.
Nel merito, la Corte ritiene dimostrati gli elementi della responsabilità amministrativa. La tesi difensiva di una presenza in Italia per attività di coordinamento con piloti kuwaitiani è priva di riscontro: nessuna autorizzazione missione risulta rilasciata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, che in un episodio del 2015 aveva invece seguito la regolare procedura. A ciò si aggiunge la sottoscrizione di statini riepilogativi di servizio attestanti la presenza in Kuwait, condotta che integra la falsa attestazione di presenza prevista dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. La Corte ravvisa quindi il dolo nella condotta, per la consapevolezza delle procedure e per la convergenza di elementi probatori.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ritiene che la condotta dolosa di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 ne integri in re ipsa il presupposto, senza necessità di una sentenza irrevocabile di condanna, come chiarito anche dalle Sezioni Riunite. Nel caso di specie è comunque emerso il clamore negativo interno alla compagine militare per le indagini penali. La quantificazione, operata in via equitativa, tiene conto del grado rivestito dall’ufficiale e della mancata diffusione esterna della notizia.
La Corte condanna il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 13.500,51 in favore del Ministero della Difesa, di cui la quota per danno patrimoniale rivalutata secondo gli indici ISTAT da gennaio 2017, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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