Responsabilità dell’avvocato per omessa impugnazione e giudizio prognostico (Cass. civ. Sez. II n. 17619 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, quando essa si traduca nell’impossibilità per il cliente di intraprendere un’iniziativa giudiziaria, anche per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno non basta provare il comportamento negligente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione. Occorre altresì dimostrare che, se fosse stata intrapresa, l’iniziativa avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante e applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Il giudizio risarcitorio presuppone dunque un giudizio prognostico ex ante sull’esito favorevole del processo non celebrato. La rinuncia a un motivo di ricorso, non implicando disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore ed è efficace anche senza procura ad hoc.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva chiesto al Tribunale di Monza la condanna della società assistita al pagamento del compenso per l’attività difensiva svolta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La società si era difesa sostenendo di aver già versato un acconto maggiore e deducendo la responsabilità professionale del difensore per non averla informata del deposito e della notifica della sentenza conclusiva di quel giudizio, così consentendone il passaggio in giudicato.

Il Tribunale aveva riconosciuto l’inadempimento del professionista e il suo diritto al compenso solo per la somma già ricevuta in acconto. La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’avvocato, aveva invece escluso la responsabilità, ritenendo provata l’avvenuta comunicazione della notifica e considerando che ogni ulteriore valutazione sulla condotta del difensore esorbitasse dal perimetro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha rinunciato, con la memoria illustrativa, al primo motivo di ricorso, con cui aveva denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle regole sul rito applicabile. La Corte ha ritenuto la rinuncia efficace pur in assenza di procura ad hoc, perché essa non comporta disposizione del diritto in contesa ed è rimessa alla discrezionalità del difensore, sottraendosi alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ..

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte d’appello non ha correttamente applicato il principio dispositivo: il fatto costitutivo dell’inadempimento, come dedotto dalla società assistita, era consistito nell’aver il professionista consentito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in violazione dell’obbligo di diligenza professionale. Questa era la causa petendi della domanda risarcitoria e, come tale, andava valutata in ogni suo aspetto.

Sul piano del diritto, la Corte ha ribadito che il professionista è tenuto, a norma dell’art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, e che la violazione di tale dovere integra inadempimento contrattuale. In tema di responsabilità dell’avvocato per omessa impugnazione, il cliente deve provare non solo la condotta imperita e il nesso causale con la preclusione, ma anche che l’iniziativa, se intrapresa, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento secondo una valutazione ex ante e la regola del più probabile che non, richiamando Cass. Sez. III n. 25112 del 24/10/2017.

La sentenza è stata quindi cassata, con assorbimento di ogni altro profilo, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la responsabilità professionale applicando i principi esposti, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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